Parere negativo su partecipazione CNR a consorzio societario per ricerca sanitaria (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 167 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti esprime ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 sull’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria da parte di una pubblica amministrazione non si esaurisce nel controllo della mera compatibilità astratta dell’operazione con le finalità istituzionali dell’ente. La verifica investe la stretta necessità in concreto del ricorso al modulo societario esterno, la sostenibilità finanziaria degli esborsi, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il parere è negativo quando l’atto deliberativo e il compendio documentale non rechino un percorso motivazionale puntuale su tali profili, non prospettino alternative operative e non diano conto degli oneri futuri che la partecipazione può riversare sull’ente.

Il Fatto

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti la deliberazione con cui il proprio Consiglio di amministrazione ha approvato l’acquisto di una quota di partecipazione in MHIH S.c.a.r.l., società consortile a responsabilità limitata con sede in Messina, operante nella ricerca industriale e sperimentale in ambito sanitario e biomedicale. L’esborso previsto è di euro 8.000,00 per la sottoscrizione della quota e di euro 40.000,00 a titolo di contribuzione per i primi due anni di adesione.

Una prima richiesta di parere, riferita a una precedente deliberazione del medesimo Consiglio di amministrazione, era stata definita nel 2023 con declaratoria di non luogo a provvedere, per difetto della preventiva autorizzazione ministeriale. Ottenuta medio tempore l’autorizzazione, l’ente ha annullato la delibera originaria e ha riproposto la richiesta, identica nei contenuti, chiedendo alla Sezione il parere ex art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

Ricostruita la competenza della Sezione e i presupposti oggettivo e soggettivo, la Corte esamina l’atto deliberativo in relazione ai parametri valutativi dell’art. 5 TUSP, richiamando l’ampiezza del sindacato già delineata dalla deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022.

Quanto alla necessità della partecipazione, la Sezione rileva che l’ente si limita a descrivere il consorzio come polo di innovazione sanitaria e come strumento di prosecuzione della terza missione. Manca però la dimostrazione della stretta necessità in concreto: l’atto non indica perché il modello consortile sia indispensabile e non espone le ipotesi alternative di collaborazione, alcune delle quali risultano già in atto. L’astratta compatibilità con lo Statuto dell’ente non è sufficiente.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte formula un duplice rilievo. L’attestazione di copertura finanziaria risale al luglio 2023 e non è stata aggiornata in relazione alla delibera di approvazione del 2024. Gli stanziamenti sono inoltre qualificati impropriamente come impegni, pur in assenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, e afferiscono a residui formatisi anteriormente alla costituzione della società, non destinabili ad altro che all’esdebitazione delle obbligazioni originarie.

La Sezione stigmatizza poi l’assenza, in atti, di business plan, studi di fattibilità, dati sui risultati gestionali già conseguiti e previsioni sui costi futuri. Lo Statuto consortile, all’art. 7, prevede ulteriori contributi per ciascuna attività svolta dalla società, che il Consiglio di amministrazione del consorzio determina all’atto dell’approvazione di ogni iniziativa: il CNR, unico socio pubblico e con quota minoraria, non vede così predeterminato il limite degli oneri che potrebbero essergli richiesti.

Analoga insufficienza è ravvisata sul fronte dell’efficienza, efficacia ed economicità: il richiamo alla forma della società a responsabilità limitata e l’asserto equilibrio economico-operativo non bastano, né è argomentata la convenienza della soluzione consortile rispetto a modalità alternative. Infine, l’atto non chiarisce i profili di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Per queste ragioni la Sezione esprime parere negativo, rammentando che, ove l’ente intenda procedere, dovrà motivare analiticamente le ragioni del discostamento e darne pubblicità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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