Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 246 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta in data successiva al deposito del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere. Tale esecuzione tardiva determina la soccombenza virtuale dell’amministrazione, con conseguente condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, da distrarre in favore del difensore antistatario. Il principio trova applicazione anche quando l’amministrazione abbia adottato il provvedimento attuativo e provveduto al pagamento degli arretrati e degli interessi solo in pendenza del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza emessa dalla Corte dei conti Sez. giur. Puglia n. 212/2023, passata in giudicato. Con nota trasmessa a mezzo pec, la ricorrente aveva chiesto all’I.N.P.S. l’esecuzione della predetta sentenza, senza ottenere alcun riscontro.

Costituitosi in giudizio, l’I.N.P.S. ha segnalato di aver dato piena esecuzione al giudicato, mediante determina con cui è stata conferita la pensione diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, con pagamento degli arretrati e degli interessi. Nel corso dell’udienza, il difensore della ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ente alla refusione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che l’I.N.P.S. ha dato integrale esecuzione al giudicato, adottando il provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico e provvedendo al pagamento degli arretrati. La circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa ricorrente.

Su queste basi, il giudice contabile ha affermato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. L’esecuzione è intervenuta in un momento successivo al deposito del ricorso per ottemperanza.

Proprio tale collocazione temporale dell’adempimento assume rilievo decisivo sul piano delle spese. La Corte ha qualificato l’esecuzione tardiva come fonte di soccombenza virtuale dell’I.N.P.S., che va conseguentemente condannato alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

Le spese sono state liquidate nell’importo complessivo di € 400,00, da distrarre in favore del difensore antistatario. La decisione è stata assunta in composizione monocratica, con lettura del dispositivo in aula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *