Proventi della licenza di farmacia comunale e vincoli di destinazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 110 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
I proventi derivanti dall’alienazione della licenza di farmacia comunale, in quanto bene destinato a un pubblico servizio e dunque riconducibile al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, cod. civ., non sono soggetti ai vincoli di destinazione previsti dall’art. 1, comma 443, l. n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, d.l. n. 69/2013, norme di stretta interpretazione applicabili ai soli beni del patrimonio disponibile. Ne consegue che l’ente locale può destinare integralmente tali proventi all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, senza la necessità di verificare l’assenza di spese di investimento. La riconducibilità del bene al patrimonio indisponibile costituisce presupposto autonomo della soluzione interpretativa, indipendentemente dalla commerciabilità del bene stesso.

Il Fatto

Il sindaco di un comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, concernente la destinazione dei proventi della vendita della licenza della farmacia comunale. Il quesito muoveva dall’art. 56 bis d.l. n. 69/2013, che impone di destinare il 10% dei ricavi all’estinzione anticipata dei mutui e il restante 90% a spese di investimento, nonché dall’art. 1, comma 443, l. n. 228/2012, che consente la riduzione del debito solo in assenza di spese di investimento o per la parte eccedente.

Non risultando certificabile l’assenza di opere di investimento sul territorio, l’ente ha domandato se fosse comunque possibile destinare le risorse alla riduzione dell’indebitamento, motivando la scelta con la necessità di contenere l’impatto dei mutui sulle spese correnti e con la non ricorrenza dell’entrata.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto superato il vaglio di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo, provenendo l’istanza dal sindaco, e sotto quello oggettivo, attenendo il quesito alla materia della contabilità pubblica, con i requisiti di generalità e astrattezza. La chiara ricorrenza di tali requisiti esclude il coinvolgimento del giudice contabile in scelte rimesse alla discrezionalità dell’ente e ogni interferenza con l’esercizio di altre funzioni.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la natura giuridica del bene. L’attività farmaceutica integra un servizio pubblico locale, esercitabile dal comune ai sensi dell’art. 1 r.d. n. 2578/1925, riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale, reso dietro corrispettivo su un mercato contingentato e regolamentato. Quanto alla cessione del diritto di esercizio, l’art. 12, comma 11, l. n. 475/1968 consente all’ente di trasferire l’autorizzazione farmaceutica insieme all’azienda connessa, disciplina applicabile alle farmacie comunali per effetto dell’art. 15-quinquies, comma 2, d.l. n. 415/1989.

Tali beni, in quanto di titolarità dell’ente e volti all’erogazione di un pubblico servizio, ricadono nell’ambito del patrimonio indisponibile del comune ex art. 826, comma 3, cod. civ., che vi annovera “gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.

La Corte ha poi esaminato le norme richiamate. L’art. 1, comma 443, l. n. 228/2012, nell’ambito del processo di dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale, impone il vincolo di destinazione dei soli proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili. In modo analogo, l’art. 56 bis d.l. n. 69/2013 destina il 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile all’estinzione anticipata dei mutui. Si tratta di norme con uno specifico ambito oggettivo che non ammette interpretazioni estensive, come già affermato dalla Sezione in un precedente parere reso su altro bene pubblico.

La Sezione ha richiamato, per converso, l’art. 1, comma 866, l. n. 205/2017, che consente di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui, ma solo in presenza di specifiche condizioni, ivi compresa la non ricorrenza della spesa corrente. Da ciò la conclusione che la possibilità di ridurre il debito con i proventi della licenza discende esclusivamente dalla riconducibilità della licenza al patrimonio indisponibile, con conseguente inapplicabilità dei vincoli riservati al solo patrimonio disponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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