Parere conforme sulla costituzione di società consortile mista per progetto PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 175 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui le amministrazioni costituiscono una società o acquistano una partecipazione societaria, diretta o indiretta, sono soggette al controllo di conformità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. La verifica concerne la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre alla conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Quando la costituzione del veicolo societario è condizione posta dal bando per accedere al finanziamento, la scelta assume carattere vincolato e la valutazione della Corte si atteggia ad asseverazione dei termini fissati dalla fonte della selezione pubblica. Il riscontro positivo dei parametri legittima la costituzione della società a partecipazione mista pubblico-privata.
Il Fatto
L’Università di Pavia ha approvato la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata, con capitale sociale di euro 150.000,00, nell’ambito dell’Avviso ITEC del Ministero dell’Università e della Ricerca, in attuazione dell’Investimento 3.1 della Missione 4 del PNRR. Il progetto ITEC è stato ammesso al finanziamento con una quota di cofinanziamento di euro 7.832.701,45 sul totale di euro 15.895.105,00.
L’Avviso ministeriale impone al soggetto proponente di avvalersi del contributo di partner privati, individuati mediante una procedura a evidenza pubblica, attraverso un’operazione di partenariato pubblico-privato realizzata tramite la costituzione di un soggetto giuridico conforme alle prescrizioni ministeriali. L’Ente ha trasmesso la deliberazione alla Sezione regionale di controllo per l’acquisizione del parere prescritto, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica la propria competenza. Richiamando le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, il Collegio osserva che l’art. 5, comma 3, TUSP limita l’ambito oggettivo del controllo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Poiché l’operazione riguarda la costituzione di una nuova società, essa rientra tra quelle soggette al controllo.
Sul merito, la Corte esamina la conformità della motivazione ai parametri legislativi. Con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, rileva che l’operazione rientra nell’art. 4 bis TUSP, che riconduce le attività di ricerca delle società a partecipazione pubblica svolte per gli interventi del PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 4, comma 2, TUSP. È lo stesso Avviso ministeriale a ritenere necessaria la costituzione del partenariato pubblico-privato quale condizione per accedere ai finanziamenti.
Quanto alla convenienza economica, la Sezione ricorda che la valutazione implica un duplice passaggio logico: la rispondenza a criteri di economicità della scelta dello strumento societario e la modalità di erogazione del servizio. Richiamando le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, il Collegio precisa che la motivazione deve dar conto della funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi dell’amministrazione e del corretto impiego delle risorse pubbliche. Nel caso concreto la convenienza risiede nell’aggregazione dei partner privati all’iniziativa e nella possibilità di attingere al finanziamento, ma le ragioni fondamentali della scelta risiedono nelle condizioni poste dal bando.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva del concetto: la capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario e la compatibilità dell’investimento con la situazione specifica dell’Ente. Il Collegio ritiene l’aspetto ben motivato attraverso il business plan, che descrive il flusso di cassa operativo lordo, i flussi della gestione corrente e i principali indicatori di bilancio.
Infine, sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, la deliberazione evidenzia che l’Avviso è fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del PNRR, e che la selezione del partner privato è avvenuta mediante procedura a evidenza pubblica, con dialogo competitivo e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i parametri esaminati hanno avuto riscontro positivo; la Sezione rende pertanto il parere nel senso espresso in parte motiva.
Nota della Redazione
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