Responsabilità erariale per indebito prelievo di cedole carburante (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 66 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate in altri plessi giudiziari, comprese le prove atipiche e quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque consentito il contraddittorio nel processo in cui tali prove si fanno valere. Opera il principio di circolarità delle prove, non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse in altri processi. L’assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove e l’affermazione del diritto alla prova fondano il libero convincimento del giudice. Ai fini della responsabilità erariale, l’elemento soggettivo doloso è desumibile dalla dichiarazione confessoria e dalla sistematicità delle condotte.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva innanzi alla Sezione giurisdizionale il responsabile dell’officina manutenzione e riparazione automezzi di un reparto militare, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale di euro 19.580,00 in favore del Ministero della Difesa. Secondo l’accusa, il convenuto, tra il gennaio 2014 e il maggio 2017, mediante artifici e raggiri consistenti nella formazione di falsi documenti di impiego mezzi o nell’utilizzo ripetuto del medesimo documento per richieste differenti, aveva ottenuto indebitamente la disponibilità di n. 1018 cedole carburante, con indebito arricchimento personale.
Il procedimento penale, sospeso per messa alla prova, era definito con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare, che aveva dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione quanto alle condotte fino al 25 agosto 2014 e applicato la pena su richiesta delle parti per le condotte successive. Il convenuto non si costituiva e non compariva all’udienza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, non costituito e non presente, al quale l’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati ritualmente e tempestivamente notificati a mani proprie.
Nel merito, la Corte richiama un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, affermando il principio secondo cui il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate in altri plessi giudiziari, comprese le prove c.d. atipiche e quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio. Il Collegio invoca il principio di circolarità delle prove e il libero convincimento del giudice, richiamando precedenti della stessa Corte e della Cassazione.
Su tale base, le condotte illecite emergono dalla documentazione acquisita in istruttoria, avvalorata dalla dichiarazione confessoria resa dal convenuto innanzi alla commissione interna di inchiesta. Il militare, alterando il sistema di documentazione amministrativa e contabile dell’approvvigionamento del carburante, si era procurato illecitamente numerosissime cedole carburante, destinandole all’uso personale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ritiene indubbia la connotazione dolosa delle condotte, alla luce del tenore letterale della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal convenuto, nella quale lo stesso dimostra piena consapevolezza dell’illiceità delle condotte e delle loro conseguenze in termini di danno patrimoniale. Concorrono a tale conclusione l’elevatissimo numero di cedole indebitamente utilizzate e le modalità con cui il convenuto le aveva ottenute, approfittando della minore rigorosità dei controlli sull’officina rispetto agli altri reparti.
Il quadro probatorio induce il Collegio a ritenere il convenuto pienamente responsabile degli addebiti, condannandolo al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 19.580,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo, con condanna alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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