Onere probatorio della dipendenza da causa di servizio e diniego del Comitato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 208 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede la dimostrazione, da parte di chi la invoca, dell’efficacia concausale determinante del servizio sull’insorgenza o sull’evoluzione della patologia. Il diniego dell’amministrazione fondato su un parere articolato e motivato del Comitato di verifica per le cause di servizio è legittimo quando l’interessato non assolva l’onere probatorio, limitandosi a indicare genericamente le attività svolte e i disagi affrontati, senza allegare elementi medico-legali atti a superare la valutazione di natura prevalentemente endogena delle infermità. Il deficit probatorio non può essere colmato dalla consulenza tecnica d’ufficio, che non è prova, ma mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti, né può esonerare la parte dal dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito in servizio presso un reggimento di sostegno aviazione, aveva presentato due distinte istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per tre infermità del rachide cervicale e lombare, ai fini del futuro riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio. Le istanze erano state rigettate con decreto dell’8 gennaio 2024, in ossequio al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 24 maggio 2023.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, lamentando la genericità del parere e sostenendo la natura concausale del servizio prestato: missioni all’estero, turni di reperibilità, pesante equipaggiamento, condizioni climatiche rigide e postura scorretta. A sostegno ha prodotto il foglio matricolare, encomi e rapporti informativi, chiedendo una consulenza medica. Il Ministero della Difesa si è costituito, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando l’assolvimento dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari in rito, essendo il ricorso manifestamente infondato nel merito. Il diniego impugnato si fonda su un parere del Comitato di verifica reso previa valutazione di tutti gli elementi risultanti agli atti, con conclusioni articolate e ben motivate.
Il Comitato aveva qualificato le discopatie come esito di processi dismetabolico-degenerativi delle articolazioni intervertebrali, di natura prevalentemente endogena e compatibili con l’età dell’interessato. Pur ammettendo che fattori microtraumatici legati a peculiari attività lavorative possano incidere, il parere ha escluso che tali fattori fossero continuativamente e stabilmente riscontrabili nell’attività svolta, descritta come prevalentemente d’ufficio con mansioni burocratiche e logistico-amministrative. Quanto alla retrolistesi di L5, essa è stata ricondotta a natura malformativa congenita o comunque non attribuibile a fattori lavorativi.
Il giudice contabile ha confermato tale ricostruzione, rilevando che gli elementi prodotti in giudizio — foglio matricolare ed encomi — erano già stati vagliati dall’organo medico e non offrono alcun elemento idoneo a dimostrare il nesso concausale determinante. Il ricorrente si è limitato a indicare genericamente le attività e a richiamare condizioni climatiche e disagi riconducibili al normale servizio, senza alcuna valutazione medico-legale di eventi specifici.
La Corte ha quindi ribadito che la carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata tramite consulenza tecnica d’ufficio, in forza del principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova: la C.T.U. non è prova vera e propria, ma mezzo istruttorio e strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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