Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione ENAV (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 505 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici previsti per gli ex dipendenti ENAV dal d.lgs. n. 149/1997, il riconoscimento del diritto all’incremento convenzionale dell’età anagrafica e la conseguente corretta applicazione del coefficiente di trasformazione della terza quota di pensione integrano il bene giuridico richiesto dal ricorrente. Ove l’INPS, dopo l’instaurazione del contenzioso, provveda alla riliquidazione della pensione applicando il coefficiente corrispondente all’anzianità anagrafica figurativamente aumentata, e paghi anche gli arretrati, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta satisfazione della pretesa. La verifica del giudice investe l’effettiva adozione del provvedimento satisfattivo e l’intervenuto pagamento, non la formale attestazione dell’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’attuale ENAV S.p.A., assunto dall’allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo nel 1990 quale controllore del traffico aereo, è stato collocato in quiescenza con pensione di vecchiaia nel 2022. Previo ricorso amministrativo, ha impugnato il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia per ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al d.lgs. n. 149/1997.
Il ricorrente riteneva erroneo il calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, comma 6, legge n. 335/1995 e all’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 149/1997. Avendo già goduto di un beneficio pari a un anno, dieci mesi e diciassette giorni ai fini dell’incremento convenzionale dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e posto che il limite del beneficio è di cinque anni complessivi, deduceva di dover godere di un ulteriore aumento dell’anzianità anagrafica di tre anni, un mese e tredici giorni, con applicazione del coefficiente corrispondente.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’applicazione della normativa in materia di benefici per gli ex dipendenti ENAV, con riguardo al riconoscimento del diritto all’incremento convenzionale dell’età anagrafica e alla corretta applicazione del coefficiente di trasformazione, ai sensi del d.lgs. n. 149/1997, le cui coordinate sono state esplicitate nella circolare INPS n. 117 del 2020.
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha depositato la documentazione — determina e foglio di calcolo — con cui ha provveduto a riliquidare la pensione nel 2023, attestando la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha tuttavia rilevato che, nella determinazione da ultimo depositata, il coefficiente TAB. “A” della legge n. 335/1995 risultava indicato in 0,04546, cioè lo stesso riportato nella determina della pensione provvisoria, mentre era variato soltanto il montante.
All’udienza le parti hanno confermato l’avvenuta riliquidazione e il correlato pagamento. Il difensore dell’Istituto ha chiarito che la difformità costituiva un mero errore materiale della determinazione, dichiarando che il calcolo e il pagamento erano stati effettuati correttamente; il difensore del ricorrente ha confermato tale ricostruzione.
Poiché il ricorrente presenta i requisiti di legge e l’INPS, dopo l’instaurazione del contenzioso, ha applicato il corretto coefficiente di trasformazione in relazione all’anzianità anagrafica aumentata figurativamente, come richiesto dall’interessato, la Corte ha constatato la fondatezza della pretesa.
Ne è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo il giudice verificato l’adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, nonché il pagamento delle somme arretrate, con conseguimento del bene giuridico richiesto. Le spese legali sono state compensate e nulla è stato disposto per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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