Incentivi alle funzioni tecniche: inammissibili i quesiti del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 170 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata a un duplice scrutinio di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti devono afferire alla materia della contabilità pubblica, nozione che non può essere estesa a qualsiasi attività dell’ente che presenti riflessi finanziario-patrimoniali. Sono riconducibili alla funzione consultiva le sole questioni interpretative di norme recanti limiti e divieti di carattere finanziario strumentali a obiettivi di contenimento della spesa, purché suscettibili di incidere sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Quando la richiesta sollecita invece l’interpretazione di disposizioni di un diverso plesso ordinamentale, o si sostanzia in una legittimazione preventiva di una decisione dell’organo di indirizzo, il quesito resta estraneo all’ambito oggettivo della competenza consultiva ed è inammissibile.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere concernente gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale, articolata in sei quesiti. Il richiedente chiedeva, tra l’altro, se i criteri applicativi degli incentivi siano oggetto di contrattazione collettiva integrativa, se l’elencazione dei servizi di particolare complessità dell’allegato II.14 sia esemplificativa, se gli incentivi possano riconoscersi anche per forniture di importo inferiore a una data soglia, se l’elencazione delle funzioni tecniche dell’allegato I.10 sia tassativa, se la quantificazione possa riferirsi a singole parti di contratto di durata estesa e se la stazione appaltante possa introdurre una disciplina diversa da quella dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.
L’istanza, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri, è stata assegnata per la trattazione all’adunanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che subordina l’accesso alla funzione consultiva al preliminare scrutinio di ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L’istanza è ritenuta soggettivamente ammissibile, essendo presentata da uno degli enti territoriali legittimati e sottoscritta dal legale rappresentante, ma oggettivamente inammissibile, poiché l’oggetto dei quesiti non è riconducibile alla materia della contabilità pubblica.
Il Comune, osserva la Sezione, domanda alla Corte la perimetrazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture caratterizzate da particolare complessità, con individuazione di un direttore dell’esecuzione distinto dal responsabile unico del procedimento. Si tratta, in sostanza, di una richiesta di legittimazione preventiva di una decisione dell’organo di indirizzo comunale, con potenziali riflessi sulla responsabilità. I quesiti trovano peraltro soluzione testuale nelle disposizioni di legge che lo stesso Comune dimostra di conoscere, e queste non contengono limiti o divieti di carattere finanziario finalizzati a obiettivi di finanza pubblica, né sono sufficienti i meri riflessi finanziari sul bilancio derivanti dal pagamento degli incentivi.
La Sezione richiama la deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie, secondo cui la contabilità pubblica non può ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili, ma non può nemmeno investire qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziario-patrimoniali, pena la trasformazione delle Sezioni regionali in organi di consulenza generale delle autonomie locali e l’inserimento della Corte nei processi decisionali degli enti.
Il medesimo indirizzo è ripreso dalla deliberazione n. 54 del 2010 delle Sezioni Riunite, che esclude linee interpretative estensive e ribadisce l’inaccettabilità di una partecipazione della Corte ai processi decisionali degli enti territoriali. Le pronunce della Sezione delle Autonomie richiamate ammettono l’estensione della nozione solo per singole questioni interpretative di norme poste a tutela degli equilibri di bilancio. Nel caso in esame i quesiti non sollecitano norme siffatte, ma disposizioni di altro plesso ordinamentale, e difetta quella specializzazione funzionale che giustifica l’attribuzione legislativa, tanto più che l’ordinamento assegna ad altre Istituzioni compiti di supporto alle stazioni appaltanti e che ogni presa di posizione inciderebbe su pretese patrimoniali rimesse ad altro giudice.
Il ripetuto richiamo all’elaborazione di una disciplina interna conferma la piena consapevolezza del Comune circa la riconducibilità delle questioni alla propria autonomia regolamentare, da esercitarsi in conformità al quadro normativo degli artt. 8, comma 4, dell’allegato I.2, 114, comma 8, e 32 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. L’istanza sollecita una non consentita consulenza generale, spettando all’ente il potere e la responsabilità di regolamentare l’erogazione di tali vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990. L’inammissibilità oggettiva preclude quindi l’esame nel merito.
Nota della Redazione
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