Partecipazioni pubbliche indirette: necessaria la motivazione analitica del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 51 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione non può ritenersi assolto per relationem mediante il rinvio integrale alla delibera dell’organo amministrativo della società partecipata e alla documentazione da questa predisposta, perché il rinvio deve esplicitare, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, oggetto di autonoma valutazione dell’ente procedente. La circostanza che si tratti di partecipazione indiretta non esonera l’amministrazione dal valutare gli oneri e i rischi finanziari dell’operazione, gravanti su risorse pubbliche. L’acquisizione di nuove partecipazioni da parte degli enti locali è ammessa solo in presenza di esigenze eccezionali, coerenti con il buon andamento e con la tutela della concorrenza.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società interamente pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato ha approvato, con propria deliberazione, l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della partecipata. L’operazione, denominata di rinforzamento industriale, era stata previamente approvata dal consiglio di amministrazione della società partecipata, che aveva anche predisposto la relazione per l’adempimento degli oneri motivazionali ex art. 5 d.lgs. n. 175/2016 e la documentazione allegata.
La delibera consiliare e i provvedimenti correlati sono stati trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto alle disposizioni richiamate dal comma 3 e, in particolare, sugli oneri di motivazione analitica, sui vincoli di scopo e di attività, sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e sugli aspetti di sostenibilità finanziaria, convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che impone di verificare la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti dell’amministrazione, nonché l’affidabilità delle stime, senza tradursi in una cogestione dell’attività amministrativa. Il parametro di giudizio resta la motivazione dell’atto, che non può ridursi a mera ripetizione del dato legale o ad affermazione apodittica.
Sul piano delle regole di competenza, la Sezione rileva che la delibera consiliare si limita ad autorizzare l’operazione rinviando integralmente al progetto descritto nella delibera del consiglio di amministrazione della partecipata. Il dispositivo non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: la documentazione fa riferimento a un gruppo societario composto da due società, una delle quali interessata da un progetto di scissione parziale, mentre l’atto consiliare menziona una sola società. Non sono indicati i costi dell’operazione gravanti sulla partecipata, né le ragioni dell’urgenza dichiarata con l’immediata eseguibilità.
Quanto ai vincoli di scopo e di attività di cui agli artt. 4 e 5, comma 1, TUSP, l’ente non dà contezza della stretta necessità dell’acquisto di un’ulteriore partecipazione, essendo già stata definita in sede di ambito territoriale ottimale la scelta del gestore unico in house del servizio idrico. La Sezione osserva che l’operazione rischia di generare un ulteriore livello di delegazione del servizio, in contrasto con l’unicità della gestione e con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che vieta partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle di altre società partecipate.
La compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato è affrontata in modo non esaustivo: l’atto si limita ad affermare l’assenza di incoerenze e la mancanza di contribuzione da parte del Comune, senza un’adeguata istruttoria sui rischi per la concorrenza e senza indicare l’esborso complessivo necessario per l’acquisto. Inoltre, l’operazione, secondo la documentazione, avverrebbe senza previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica, con effetti elusivi delle regole di concorrenza.
Sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, la Sezione richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, elaborata dalle Sezioni riunite. L’ente non offre dati sulla situazione economico-patrimoniale della partecipata, non esplicita l’ammontare del corrispettivo né considera l’indebitamento del gruppo da acquisire, in particolare il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi. Non emergono previsioni di garanzie a tutela dell’acquirente. Il parere conclude per la non conformità della deliberazione consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
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