Inammissibile la revocazione per errore di fatto su valutazioni di merito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 250 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto quale motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. — corrispondente all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. — consiste esclusivamente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, che induce il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. Il vizio postula un contrasto immediato e obiettivo tra due rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. Ne resta escluso l’errore di giudizio, ossia l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e la valutazione delle prove. Il fatto oggetto dell’errore non deve, inoltre, avere costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, e l’errore deve essere decisivo, nel senso che senza di esso la pronuncia sarebbe stata diversa. La revocazione non è dunque mezzo per riesaminare nel merito la ricostruzione causale già compiuta dal giudice di appello.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal danno erariale contestato in relazione ai lavori della Linea C della metropolitana di Roma e al pagamento della somma riconosciuta dalla stazione appaltante al contraente generale per quattro riserve iscritte in contabilità. Il giudice di primo grado aveva condannato taluni convenuti a titolo di colpa grave, applicando il potere riduttivo. La sentenza di appello n. 303/2024, riformando in parte la pronuncia, aveva ricalcolato il danno sull’intero importo contestato e ripartito le quote di responsabilità tra i corresponsabili.
Avverso tale pronuncia tre soggetti condannati hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo un presunto travisamento dei fatti nella ricostruzione del loro apporto causale. I ricorrenti hanno lamentato, in sintesi, l’erronea individuazione del rispettivo ruolo, la mancata considerazione di asseriti eventi interruttivi del nesso causale e l’omessa valutazione di fatti che avrebbero escluso la loro responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la consolidata interpretazione dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., affermando che l’errore revocatorio deve essere di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità. Il contrasto tra la sentenza e gli atti deve emergere senza particolari indagini ermeneutiche. Non è ammissibile la revocazione quando il preteso errore si risolva in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poiché in tal caso si versa nell’errore di giudizio, insindacabile con questo rimedio.
La Corte precisa inoltre che il fatto oggetto dell’errore non deve avere costituito un punto controverso già esaminato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, i giudici contabili ribadiscono che l’errore di fatto presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione.
Applicando tali principi, la Sezione dichiara inammissibile il ricorso del primo condannato. Le censure sulla paternità di atti e sul ruolo rivestito attengono a un punto già ampiamente trattato dal giudice di appello, che ha valutato il contributo causale concretamente prestato. La questione del ruolo politico invocato dal ricorrente non incide sulla decisione, poiché la responsabilità non poggia sulla convocazione di una riunione, bensì sulla partecipazione attiva alla vicenda dannosa.
Analogamente inammissibile è il ricorso del secondo condannato, che lamenta la mancata rilevazione di un asserito evento interruttivo del nesso causale. La Corte osserva che si tratta di questione di merito già oggetto di censura in appello e decisa con valutazione non sindacabile. Il Collegio ha ritenuto che i fattori successivi non abbiano interrotto il nesso di causalità, avvalorando la continuità procedimentale dell’iter istruttorio. La richiesta subordinata di ulteriore riduzione della condanna si risolve in un non consentito riesame del materiale probatorio.
Anche il terzo ricorso è dichiarato inammissibile. Le censure sull’autonomia del procedimento deliberativo e sull’ordine di pagamento non evidenziano alcun errore percettivo, ma contestano la valutazione circa la concorrente incidenza causale delle condotte omissive. Il giudice di appello ha aderito alla tesi del nesso causale multiplo, ritenendo che entrambi i segmenti procedimentali abbiano concorso a produrre il pregiudizio. Quanto alla dedotta inammissibilità dell’appello incidentale della Procura, la censura è infondata, poiché dall’atto emerge una specifica impugnazione anche nei confronti del ricorrente. La differenza semantica tra “parere” e “istruttoria” e la questione del riparto di competenze costituiscono critiche alla ricostruzione operata dal giudice, non errori materiali. La revocazione è pertanto dichiarata inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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