Perdita del grado travolge la pensione del militare con effetto retroattivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 229 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessazione dal servizio per infermità seguita da provvedimento di perdita del grado per motivi disciplinari, il titolo della cessazione si modifica con effetto retroattivo e travolge il trattamento di quiescenza già concesso, in applicazione dell’art. 37 della legge n. 599/1954, riprodotto nell’art. 923, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010. Il diritto a pensione resta così subordinato al possesso degli ordinari requisiti contributivi, che il militare deve aver maturato alla data del collocamento in congedo. Il coniuge superstite non può conseguire la pensione indiretta se il dante causa, a quella data, non aveva maturato il requisito del servizio effettivo richiesto dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973. Resta fermo il diritto all’indennità una tantum, prestazione residuale dovuta a chi cessa dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione.
Il Fatto
La vicenda ha origine dal collocamento in congedo per infermità di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri, disposto con decorrenza dal maggio 2007, con riconoscimento e concessione del trattamento pensionistico provvisorio. Nel marzo 2008 il trattamento veniva revocato con effetto retroattivo, in conseguenza della sopraggiunta perdita del grado per motivi disciplinari.
La vedova del militare, deceduto nel 2013, ha proposto ricorso per il riconoscimento della pensione privilegiata e della pensione indiretta, oltre al rimborso dei contributi versati. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di pensione, riconoscendo però il diritto all’indennità una tantum. Avverso tale decisione hanno proposto appello la vedova, in via principale, e l’INPS, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha riunito le impugnazioni e ha respinto le richieste istruttorie di prova per testi, CTU e ordine di esibizione, ritenendole irrilevanti a fronte dell’esauriente compendio probatorio già acquisito.
Sul merito, la Corte ha ricostruito la distinzione tra pensione di reversibilità e pensione indiretta: la prima presuppone che il dante causa fosse titolare di trattamento pensionistico al momento del decesso, la seconda richiede che egli avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione pur senza esserne ancora titolare.
Nel caso di specie, il provvedimento di perdita del grado ha modificato, con effetto retroattivo, il titolo della cessazione dal servizio, facendo venir meno il diritto alla pensione. La Corte ha richiamato l’art. 867, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010, che collega la retroattività degli effetti del provvedimento di stato alla pendenza di un procedimento penale o disciplinare all’epoca della cessazione per infermità, conclusosi poi con la perdita del grado. Entrambi i requisiti risultano presenti nella fattispecie.
Con la modifica del titolo della cessazione, il diritto a pensione resta subordinato agli ordinari requisiti. Alla data del collocamento in congedo il militare non li aveva maturati: erano allora richiesti 57 anni di età e 35 anni di contributi per la pensione di anzianità, ovvero 39 anni di contributi per chi non avesse raggiunto i 57 anni di età.
La Corte ha inoltre escluso che il requisito dei 20 anni di servizio effettivo, previsto dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, fosse integrato. Il periodo di 23 anni, 2 mesi e 18 giorni indicato dal Comando Generale dell’Arma non è quello effettivo, ma quello già rivalutato dall’Arma stessa. Né poteva operare la ricongiunzione dei periodi contributivi presso enti differenti, mancando un impulso di parte. Il rimborso dei contributi, infine, ha carattere eccezionale e può essere ammesso solo nelle ipotesi tassativamente previste, mentre quelli versati inerivano a un’attività di lavoro autonomo che ne imponeva il pagamento.
Quanto all’indennità una tantum, l’INPS ha correttamente censurato il richiamo, operato dal primo giudice, all’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, disposizione applicabile ai soli iscritti al sistema di calcolo contributivo puro. La prestazione trova invece fondamento nell’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973 e spetta, con decorrenza dal giorno del decesso, oltre interessi e rivalutazione. Le spese di difesa sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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