Responsabilità contabile e onere della prova del danno erariale concreto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 50 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa la Procura contabile ha l’onere esclusivo di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compreso il danno erariale. Il danno non può essere considerato un accessorio implicito della condotta, ma deve corrispondere a una realtà fenomenica percepibile, dotata dei caratteri della certezza, concretezza e attualità, e sorretta da riscontri verificabili in sede processuale. La contestata illegittimità della liquidazione di un compenso non consente di desumere il danno dalla sola documentazione formalmente irregolare o insufficiente, se l’attore pubblico non provi che la prestazione non sia stata effettuata o lo sia stata in modo irregolare. Il fatto negativo dell’inadempimento del privato contraente non può essere provato mediante la sola mancata allegazione di documentazione da parte dei convenuti. La giurisdizione contabile sussiste, invece, anche per il consulente esterno inserito nella struttura organizzativa della società in house e chiamato a svolgere compiti riconducibili a pubbliche funzioni.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre soggetti per il danno erariale derivante dalla mancata verifica dell’esecuzione di alcuni contratti di collaborazione conferiti da una società in house e dall’indebito rimborso delle relative spese di missione. Le contestazioni riguardavano il compenso e i rimborsi di un contratto di consulenza e di successive proroghe, per un importo complessivo superiore a centottantamila euro.
La società era destinataria di un esposto anonimo trasmesso alla Procura dal magistrato coordinatore del comitato di controllo analogo congiunto. Nel corso del giudizio uno dei convenuti è deceduto; la Procura, esclusa la riassunzione nei confronti degli eredi, ha chiesto la declaratoria di estinzione parziale del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal consulente. Il contratto aveva ad oggetto la gestione dei rapporti istituzionali legati a iniziative di investimento nel settore idrico; l’attività, prorogata per più anni e progressivamente ampliata, integra un unico incarico che ha inserito il professionista nella struttura organizzativa e amministrativa della società, con compiti propri di un ufficio di staff. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 16216/2001; n. 715/2002; n. 14473/2002), è sufficiente lo svolgimento di attività riconducibili a pubbliche funzioni, senza che rilevi la natura privata del soggetto chiamato in causa.
Respinta anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 51 c.g.c.: la notizia di danno, pur anonima, contiene i requisiti di specificità e concretezza richiesti dal codice, riferendosi a specifici atti e documenti poi contestati in giudizio.
Quanto al convenuto deceduto, la Corte applica l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 e l’art. 108, comma 6, c.g.c.: esclusa la riassunzione nei confronti degli eredi, dichiara l’estinzione del processo limitatamente alla sua posizione.
Nel merito, il Collegio applica il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e rigetta la domanda. La Procura aveva sostenuto che l’inadempimento dell’obbligo di verifica degli agenti dell’amministrazione determina una responsabilità pari al compenso liquidato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. Lazio, sent. n. 112/2021) e quella di appello (Sez. II App., sentt. nn. 19 e 167 del 2019): l’azione contabile è condizionata alla verifica dell’esistenza e della prova di un danno concreto, che non può discendere dalla sola irregolarità documentale se non si dimostra che la prestazione non è stata resa o lo è stata in modo irregolare.
Secondo il Collegio, l’onere della prova degli elementi costitutivi grava in via esclusiva sul requirente, che non può desumere il fatto negativo della mancata esecuzione dalla sola assenza di allegazioni dei convenuti. Le difese hanno viceversa escluso sia un carente esercizio dei controlli sia l’inutilità della spesa. Quanto ai rimborsi non autorizzati, manca altresì la prova dell’elemento psicologico. I convenuti sono pertanto assolti, con liquidazione delle spese in favore degli assolti e a carico della società.
Nota della Redazione
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