Inammissibile il parere sulla datio in solutum per crediti tributari locali (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 139 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere con cui un ente locale chiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di pronunciarsi sulla possibilità di applicare l’istituto civilistico della datio in solutum all’estinzione di crediti tributari vantati verso soggetti terzi, pubblici e privati. La funzione consultiva è circoscritta all’interpretazione, in via generale e astratta, di disposizioni attinenti alla contabilità pubblica; non può risolversi in una consulenza su una concreta attività amministrativo-gestionale, né interferire, neppure potenzialmente, con la giurisdizione tributaria. L’istituto della datio in solutum non è applicabile alle obbligazioni tributarie, in virtù del principio di indisponibilità del tributo, vigendo solo le deroghe espressamente previste per le imposte sui redditi e per quelle sulle successioni e donazioni.
Il Fatto
Il Sindaco di Taranto, con nota del 16.06.2026, premesso che l’ente vantava crediti tributari verso soggetti pubblici e privati e rilevata la divergenza di orientamenti tra le sezioni di controllo della Corte dei conti, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Puglia un parere sulla possibilità di applicare l’istituto della datio in solutum di immobili per l’estinzione di detti crediti, con riferimento all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003.
La Motivazione della Corte
La Sezione, richiamato il quadro normativo di riferimento e gli atti di indirizzo della Sezione delle autonomie, ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, della richiesta.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, in quanto avanzata dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’ente; la trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non è risultata di ostacolo, attesa la non operatività di tale organo nella Regione Puglia.
Sotto il profilo oggettivo, il quesito non ha superato il vaglio, per plurime ragioni. La richiesta non ha fatto riferimento ad alcuna norma specifica da interpretare, ma ha chiesto una valutazione sulla possibilità di ricorrere alla datio in solutum per l’estinzione di crediti impositivi, così non vertendo sull’interpretazione di una disposizione di contabilità pubblica. Inoltre, il riferimento a situazioni gestionali già in essere, quali i crediti e debiti tributari, ha evidenziato il carattere concreto e non astratto della richiesta, estranea alla funzione consultiva; il richiedente ha domandato alla Corte di co-operare in un’attività di gestione amministrativa, riservata alla discrezionalità dell’ente.
È stata, altresì, ravvisata un’interferenza con la giurisdizione tributaria: una valutazione sulla legittimità di accordi estintivi di obbligazioni tributarie potrebbe sovrapporsi alla cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria e della Corte di Cassazione, con il rischio di anticipare o condizionare esiti giurisdizionali fuori dal perimetro di competenza della Corte dei conti.
Solo a fini collaborativi, la Sezione ha ricordato che la datio in solutum non è applicabile alle obbligazioni tributarie, per il principio di indisponibilità di cui all’art. 23 Cost.; l’ordinamento prevede deroghe solo per le imposte sui redditi e per quelle sulle successioni e donazioni, senza alcuna analoga previsione per i tributi locali.
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Nota della Redazione
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