Acquisizione di partecipazione indiretta da parte del Comune priva di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 54 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve contenere una motivazione analitica e autonoma sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, sulla sostenibilità finanziaria, sulla convenienza economica e sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 175/2016. Il rinvio per relationem ad atti e documenti della società partecipata non assolve l’onere motivazionale, dovendo l’ente esplicitare, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, così da dimostrare un effettivo e consapevole vaglio dell’operazione. L’atto deve inoltre dare atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con istruttoria adeguata sull’assenza di rischi per la concorrenza. L’acquisizione di nuove partecipazioni pubbliche è ammessa in via eccezionale e incontra il limite del vincolo di scopo e del vincolo di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, nonché il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per le Marche è stata investita, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della deliberazione con cui il Consiglio comunale di un ente locale ha approvato e autorizzato l’operazione di acquisizione, da parte della società partecipata affidataria in house del servizio idrico integrato, della totalità delle quote di una società privata operante nel settore delle reti idriche e fognarie.

L’operazione è qualificata come rinforzamento industriale della partecipata e viene deliberata con generico rinvio al progetto approvato dall’organo amministrativo della società, nonché alla documentazione allegata. Il Comune ha trasmesso l’atto alla competente Sezione di controllo, che ha esaminato la documentazione pervenuta anche dalla società e dagli enti soci.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione assegnata alla magistratura contabile dall’art. 5, comma 3, TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022: il controllo non si traduce in una cogestione dell’attività amministrativa, ma verte sulla completezza e adeguatezza degli approfondimenti, nonché sull’affidabilità delle stime, per una valutazione di coerenza e ragionevolezza delle conclusioni dell’ente.

Nel merito, la Corte rileva che l’operazione non ricade tra le ipotesi di acquisizione conformi a espresse previsioni legislative, trattandosi di scelta discrezionale della società autorizzata dal Comune. La delibera consiliare, tuttavia, non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, non specificando se essa riguardi un singolo organismo o un gruppo societario interessato da un progetto di scissione. Manca inoltre qualsiasi indicazione dei costi e del corrispettivo dell’operazione gravanti sulla partecipata, nonché dei relativi profili di spesa.

Sul piano dell’onere motivazionale, la Sezione osserva che la delibera rinvia integralmente ad altri atti e documenti senza esplicitare gli aspetti strategici e qualificanti della scelta, con la conseguenza che non è possibile rinvenire un autonomo apprezzamento delle circostanze legittimanti. Difetta, in particolare, la dimostrazione dei presupposti di indispensabilità e infungibilità dell’ulteriore acquisizione, essendo già stato utilizzato lo strumento societario per la gestione del servizio.

La Corte rileva poi il contrasto con il vincolo di scopo e il vincolo di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, e con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, poiché l’acquisizione di nuove partecipazioni, in presenza di quelle già detenute, è consentita solo in via eccezionale. Sul versante della sostenibilità finanziaria, la delibera non fornisce informazioni sul prezzo, sulle passività gravanti sul gruppo da acquisire e sull’assenza di garanzie a tutela dell’acquirente pubblico. Infine, la Corte censura la genericità della motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, che richiede un’adeguata istruttoria, nonché l’assenza di contezza del previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. Il parere conclude nel senso della non conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del TUSP, con trasmissione all’amministrazione e pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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