Partecipazioni indirette e motivazione analitica: non conformità al TUSP dell’acquisizione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 53 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in società già costituita deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Il rinvio per relationem alla documentazione predisposta dalla società partecipata non può sostituire l’autonoma valutazione dell’amministrazione procedente. Il controllo della Sezione regionale verifica completezza e adeguatezza dell’istruttoria, affidabilità delle stime e coerenza delle conclusioni in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Costituzione di nuove società e acquisizione di partecipazioni, anche indirette, sono ammesse solo in presenza di esigenze eccezionali, in coerenza con gli artt. 1, comma 2, e 4 TUSP.

Il Fatto

Un comune socio di una società interamente pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato approva, con deliberazione consiliare, l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società privata di servizi da parte della stessa partecipata. L’operazione è finalizzata al rinforzamento industriale del gestore. Il gruppo societario destinato all’acquisizione comprende due società a responsabilità limitata, funzionalmente unitarie, una delle quali interessata da un progetto di scissione parziale proporzionale.

L’atto consiliare rinvia integralmente al progetto approvato dal consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione allegata. La Sezione regionale è chiamata a rendere il parere di conformità previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, TUSP le impone di deliberare entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il perimetro del controllo, chiarisce il Collegio, non si estende a una compiuta analisi economica dell’operazione, che tradirebbe in una cogestione dell’azione amministrativa, ma verte su completezza e adeguatezza dell’istruttoria, affidabilità delle stime e coerenza delle conclusioni.

Sul versante dell’art. 7 TUSP, la Sezione rileva che il comune ha assunto una partecipazione indiretta, ma l’atto non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo e a un progetto di scissione. Emerge, inoltre, che l’operazione non ricade tra i casi di acquisizione in conformità a espresse previsioni legislative e che difetta una specifica determinazione della competente autorità d’ambito.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività, la Corte osserva che l’ente locale è già ricorso allo strumento societario, con un gestore unico affidatario del servizio idrico. L’autorizzazione a un ulteriore acquisto, giustificata con generico riferimento al rinforzamento industriale, non dà conto dei presupposti di stretta necessità, indispensabilità e infungibilità dell’operazione. Lo schema di statuto della società acquisenda non richiama il modello in house né il TUSP; l’oggetto sociale risulta più ampio di quello del gestore, con profili di incoerenza rispetto all’art. 2361 cod. civ. La Sezione richiama, altresì, il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

La Corte esamina poi l’adempimento sull’art. 5, comma 2, TUSP. Le argomentazioni sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato non appaiono esaustive, perché l’atto non indica l’esborso complessivo né valuta i rischi concorrenziali dell’ingresso pubblico in un gruppo privato. La consultazione pubblica risulta invece documentata mediante pubblicazione all’albo pretorio.

Sulla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, l’atto si limita ad affermare che l’operazione non comporta onere o rischio di copertura per l’ente, trattandosi di partecipazione indiretta. La Sezione reputa l’argomentazione generica: non sono indicati il corrispettivo, i costi di mantenimento del nuovo organismo né le passività gravanti sul gruppo, tra cui un debito verso il socio uscente per distribuzione di utili. Le risorse della partecipata restano pubbliche e funzionali al servizio. Da qui la rilevata non conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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