Cessazione della materia del contendere per riconoscimento del moltiplicatore pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 22 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in via amministrativa del beneficio pensionistico richiesto in giudizio, con rideterminazione del trattamento e corresponsione delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, essendo integralmente soddisfatto il bene della vita oggetto della pretesa. Il giudice contabile deve prendere atto del venir meno dell’oggetto della controversia, non residuando alcuna utilità concreta e attuale alla pronuncia di merito. La compensazione integrale delle spese è giustificata quando il riconoscimento si inserisce in un processo generalizzato di riallineamento dell’azione amministrativa, avviato in attuazione di un mutato indirizzo interpretativo, e non costituisce effetto di resistenza ingiustificata in giudizio: in tal caso difetta una vera e propria soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione mediante applicazione del cd. “moltiplicatore” di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, con conseguente pagamento delle maggiori somme dovute. Con ordinanza n. 5 del 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 160-bis del codice di giustizia contabile, nei confronti dell’Amministrazione competente alla determinazione del trattamento pensionistico.
L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare la carenza di una previa istanza amministrativa, rappresentando poi che, a seguito dell’emersione di consolidati orientamenti giurisprudenziali, era stata diramata apposita nota informativa volta a estendere il beneficio anche ai soggetti precedentemente esclusi, tra cui il ricorrente. A seguito della proposizione del ricorso l’Amministrazione ha riconosciuto il beneficio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente si è inizialmente opposto, sollecitando la verifica dei conteggi; dopo la nuova udienza fissata con ordinanza depositata il 17 settembre 2025, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dagli atti e dalle memorie delle Amministrazioni resistenti risulta che il beneficio è stato integralmente riconosciuto al ricorrente, in attuazione del sopravvenuto indirizzo interpretativo ministeriale, con rideterminazione del trattamento pensionistico e corresponsione delle differenze dovute.
La Corte ha ricostruito l’istituto: la cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di un fatto sopravvenuto, venga meno l’interesse delle parti alla decisione nel merito, essendo stato integralmente soddisfatto il bene della vita oggetto della pretesa. Il giudice è tenuto a prendere atto del venir meno dell’oggetto della controversia, non residuando alcuna utilità concreta e attuale alla pronuncia richiesta.
Nel caso di specie, l’avvenuto riconoscimento amministrativo e l’assenza di ulteriori contestazioni da parte del ricorrente — il cui difensore ha dichiarato di non opporsi alla relativa declaratoria — hanno consentito di ritenere integralmente soddisfatta la pretesa azionata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto l’integrale compensazione, derogando al criterio della soccombenza. Non è stata ravvisata una soccombenza virtuale dell’Amministrazione, poiché questa aveva già avviato un processo generalizzato di revisione delle posizioni pensionistiche interessate dall’applicazione del “moltiplicatore”, in attuazione del mutamento dell’indirizzo interpretativo formalizzato con la direttiva ministeriale del 2 aprile 2024. Il riconoscimento in favore del ricorrente si inserisce dunque in tale attività di complessivo riallineamento dell’azione amministrativa e non costituisce effetto di una resistenza ingiustificata in giudizio.
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Nota della Redazione
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