Divisione per 13 e moltiplicazione per 12 nella seconda quota pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 39 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È corretta l’operazione con cui l’INPS, nel determinare la seconda quota del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, divide per tredici e successivamente moltiplica per dodici il prodotto della retribuzione media per l’aliquota di rendimento differenziale. La divisione per tredici e la rimoltiplicazione per dodici evitano che il beneficiario percepisca la tredicesima mensilità due volte: una pro quota nelle dodici mensilità, l’altra mediante erogazione separata ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973. È parimenti corretta l’operazione eseguita senza previo scorporo delle componenti accessorie del reddito, poiché tutte le voci accessorie percepite a titolo retributivo concorrono alla formazione della retribuzione media e la riconduzione del trattamento a dodici mensilità esclude duplicazioni.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al comparto difesa e sicurezza e residenti in Lombardia, hanno adito la Corte dei conti contestando il calcolo della seconda quota dei propri trattamenti pensionistici esposto nei modelli 5007. Dopo una diffida amministrativa trasmessa all’INPS, hanno dedotto che l’Istituto sarebbe incorso in un errore di calcolo per aver sottoposto la base pensionabile a una divisione per tredici e a una successiva moltiplicazione per dodici, operazione priva di copertura normativa e pregiudizievole.
In via principale i ricorrenti hanno chiesto la riliquidazione della pensione, con arretrati, interessi legali e rivalutazione; in via subordinata hanno censurato la medesima operazione nella parte in cui è eseguita senza scorporare preliminarmente le componenti accessorie del reddito confluite nella retribuzione media. L’INPS si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e, in subordine, l’inammissibilità della domanda subordinata per difetto di preventiva domanda amministrativa, concludendo nel merito per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ricostruisce la struttura del calcolo contestato. La seconda quota della pensione è determinata con il sistema retributivo, applicando alla media delle retribuzioni degli ultimi anni un coefficiente di rendimento. L’INPS include in tale base anche la tredicesima mensilità e proprio per neutralizzarne l’effetto procede alla divisione per tredici e alla successiva moltiplicazione per dodici.
La Corte ritiene l’operazione corretta, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui essa evita che i beneficiari percepiscano la tredicesima due volte: la prima in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità, la seconda mediante l’erogazione prevista dall’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973, che attribuisce al titolare di pensione una tredicesima mensilità da corrispondere con la rata di dicembre. Il Collegio àncora il principio a C. conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 21 del 5 febbraio 2026, che a sua volta richiama le pronunce delle Sezioni giurisdizionali Emilia-Romagna n. 155/2025, Puglia n. 9/2025, Sicilia n. 229/2024 e Calabria nn. 7/2021 e 482/2019.
La domanda principale è dunque rigettata. Il Giudice esamina poi la domanda subordinata, con cui si assume errato il mancato scorporo delle componenti accessorie prima della divisione e rimoltiplicazione. Anche tale censura è respinta: la giurisprudenza contabile consolidata ritiene giustificata l’operazione eseguita senza previo scorporo, perché tutte le voci accessorie percepite a titolo retributivo concorrono a formare la retribuzione media e la riconduzione del trattamento a dodici mensilità è funzionale a evitare duplicazioni.
Il ricorso è pertanto integralmente rigettato e la condanna alle spese segue la regola della soccombenza, con liquidazione in favore dell’Istituto previdenziale.
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Nota della Redazione
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