Partecipazioni indirette e obbligo di motivazione analitica ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 69 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 presuppone che l’atto deliberativo dell’ente locale sia sorretto da una motivazione analitica e autonoma e non meramente per relationem. L’amministrazione procedente non può rinviare integralmente agli atti e ai documenti predisposti dalla società partecipata, poiché l’obbligo istituzionale di vagliare la congruità e la convenienza economico-finanziaria dell’operazione grava sull’ente che assume la partecipazione, anche indiretta. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli enti locali resta circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con le finalità di tutela della concorrenza e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica poste dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
La società in house affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale Marche Sud progetta un “rinforzamento industriale” tramite l’acquisizione della totalità delle quote di una società privata operante nel settore delle reti idriche e fognarie. Il consiglio di amministrazione della partecipata approva il progetto con propria delibera e ne chiede l’autorizzazione all’assemblea dei soci.
Il Comune, socio di minoranza della partecipata, autorizza l’operazione con deliberazione consiliare che rinvia integralmente alla delibera dell’organo amministrativo della società e ai relativi allegati. L’atto viene trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per il parere sulla conformità al d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo delineato dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, che impone all’amministrazione di motivare analiticamente la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni e le finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’ente locale deve inoltre sottoporre lo schema di atto deliberativo a consultazione pubblica.
Nel caso esaminato la delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra il riferimento a una singola società e quello a un gruppo societario interessato da un progetto di scissione parziale proporzionale. L’atto non esplicita i costi gravanti sulla partecipata, non richiama il parere dell’organo di revisione e affida la motivazione a un rinvio integrale alla documentazione della società.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 TUSP, la Sezione rileva che l’ente ha già fatto ricorso allo strumento societario mediante la stessa partecipata, affidataria unica del servizio: manca dunque ogni autonomo apprezzamento sulla indispensabilità e infungibilità dell’ulteriore acquisizione. Lo schema di statuto della società target, per di più, delinea un oggetto sociale assai più ampio di quello del gestore, incoerente con la logica del rinforzamento industriale.
Quanto alla compatibilità con la disciplina europea, la motivazione si risolve in un’affermazione apodittica sull’assenza di contribuzione dell’ente, senza indicare il complessivo esborso finanziario e senza istruttoria sui rischi concorrenziali. La Sezione osserva inoltre che l’acquisizione di organismi interamente posseduti da privati avverrebbe senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, con possibile elusione delle regole di concorrenza.
Sul versante della sostenibilità finanziaria, anche soggettiva, la delibera si limita ad affermare che l’operazione non comporta oneri di copertura per l’ente, trascurando che le risorse impiegate dalla partecipata sono comunque pubbliche. Restano indeterminati il corrispettivo di acquisto, collocato tra un minimo e un massimo secondo il term sheet, e il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi, che rischia di gravare sulla società acquisita in mano pubblica.
La Sezione conclude rilevando la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo agli obblighi motivazionali dell’art. 5, e il contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, ribadendo la natura eccezionale dell’assunzione di nuove partecipazioni pubbliche.
Nota della Redazione
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