Azioni e partecipazioni pubbliche rientrano nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 83 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e partecipazioni societarie di un ente pubblico assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto al giudizio di conto davanti alla Corte dei conti. La giurisdizione contabile non si limita al titolo originario nella sua materialità, ma si estende alle variazioni di valore dei titoli, agli utili e ai dividendi, secondo la indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione patrimoniale. L’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, nel riservare alla Corte dei conti la giurisdizione sul danno erariale degli amministratori e dipendenti delle società in house, non restringe l’ambito del giudizio di conto, che conserva applicazione tendenzialmente generale. Restano invece devoluti al giudizio di responsabilità gli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato e l’esercizio del diritto di opzione.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha rimesso all’esame del Collegio il conto giudiziale reso dal rettore di un Ateneo nella veste di agente contabile consegnatario delle azioni e partecipazioni societarie per l’esercizio 2019. Il conto riguardava una sola società partecipata, per la quale la partecipazione era rimasta invariata in quantità e valore.
Nella relazione, l’Istruttore ha prospettato che le quote di partecipazione al capitale di società a struttura privatistica non dovrebbero essere incluse tra i beni in custodia assoggettati al conto giudiziale, richiamando la disciplina del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica e la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità civile ed erariale. Ha quindi concluso per la inammissibilità del conto, chiedendo inoltre di valutare la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo. Il Pubblico Ministero contabile ha aderito a tali conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. I titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato dal regolamento di contabilità generale, e per gli enti locali il d.P.R. n. 194/1996 ha approvato il modulo relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni.
Richiamando Cass., SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007, il Collegio ribadisce che l’indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale impone l’esercizio della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, compresi diritti e azioni. Il sindacato non può quindi limitarsi al titolo originario, ma deve riguardare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili distribuiti.
La Corte valorizza poi la giurisprudenza costituzionale: l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta tutti gli agenti contabili alla giurisdizione sui conti giudiziali in maniera generalizzata e immediata, a prescindere da una interpositio legislatoris, salvo particolari settori. Il giudizio di conto è oggettivo e necessario, come affermato dalla Corte cost. n. 114/1975.
Su tali basi la Sezione ritiene che l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 non incida sull’ambito del giudizio di conto. La norma disciplina la diversa questione del riparto tra azioni civili di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa per danno erariale delle società in house, senza restringere l’applicazione tendenzialmente generale del giudizio di conto.
Quanto alla qualifica dell’agente, l’art. 9, comma 4, del TUSP prevede che per gli enti pubblici diversi da Stato, Regioni ed enti locali i diritti del socio siano esercitati dall’organo amministrativo, mentre l’art. 2 della legge n. 240/2010 e lo Statuto dell’Ateneo attribuiscono al Rettore le funzioni non assegnate ad altri organi. Il Rettore, nominato consegnatario con debito di custodia, ha sottoscritto e depositato il conto.
Nel merito, l’agente contabile può rispondere delle operazioni di natura esecutivo-custodiale e di quelle poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, demandati al giudizio di responsabilità. Poiché le partecipazioni erano rimaste invariate in quantità e valore, il Collegio dichiara ammissibile il giudizio e, ai sensi dell’art. 149 del codice di giustizia contabile, dispone la restituzione degli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell’istruttoria.
Nota della Redazione
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