Discarico del conto giudiziale del cassiere su proposta del giudice designato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 86 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il Collegio può pronunciare il discarico del contabile sulla base della relazione del giudice designato che proponga il discarico, senza necessità di autonoma e analitica revisione del conto, quando non emergano ragioni ostative e la regolarità dello stesso possa ritenersi già accertata. Il conto giudiziale, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. La valutazione del giudice designato e la conformità delle conclusioni del Procuratore regionale integrano il presupposto del discarico. La pronuncia non comporta statuizione sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2015, iscritto al registro di Segreteria. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico del conto.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. La questione sottoposta al Collegio attiene quindi alla possibilità di pronunciare il discarico sulla sola base della prospettazione del giudice designato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in primo luogo il quadro delle indicazioni già fornite da questa Corte in ordine alla corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei conti giudiziali dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari dell’Azienda sanitaria. Tali indicazioni muovono dal principio per cui il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Il giudice designato ha rappresentato che, con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito alle pregresse sentenze-ordinanze, l’attività di revisione via via intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle predette indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Ha inoltre osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Su queste basi il giudice designato ha ritenuto che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse a disposizione mal si concili con la prosecuzione di un’analitica verifica e che non si rinvengono ragioni per non reputare che la medesima già accertata rispondenza connoti anche il conto in esame. Ne ha tratto la conclusione che non appare necessario sottoporre il conto a specifica revisione per pronunciarne il discarico.
Il Collegio, tenuto conto della condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore, ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto reso dal cassiere per l’esercizio 2015. La conformità delle conclusioni del Procuratore regionale consolida il presupposto della decisione. Non è luogo a pronuncia sulle spese, con conseguente nulla sul punto, e si manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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