Giudizio contabile con rito abbreviato per colpa grave medica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 101 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. consente al convenuto in primo grado, previo parere concorde del pubblico ministero e a pena di decadenza, di richiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria. Il collegio delibera con decreto in camera di consiglio, motivando sulla congruità dell’offerta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il pagamento tempestivo e regolare della somma determina la definizione del giudizio con sentenza non impugnabile. La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo essere posta a carico del convenuto anche all’esito di una delibazione sommaria di fondatezza della pretesa.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva convenuto in giudizio una medica in servizio presso un’azienda ospedaliera, imputandole, a titolo di colpa grave, di aver cagionato un pregiudizio erariale di euro 15.000,00. La vicenda traeva origine da un’errata refertazione di un esame citologico, interpretato come positivo per cellule tumorali maligne, che aveva indotto una paziente a sottoporsi a mastectomia. L’esame istologico definitivo aveva poi escluso la neoplasia. L’azienda sanitaria, chiamata a rispondere in sede civile, aveva liquidato la franchigia contrattuale all’assicuratore.
La convenuta, costituitasi, aveva eccepito la prescrizione del credito erariale e contestato la fondatezza della pretesa, ma aveva comunque presentato istanza di definizione abbreviata del giudizio, offrendo il pagamento di euro 5.000,00. La Procura aveva espresso parere favorevole e il collegio aveva accolto l’istanza, ritenendo l’importo congruo e non meramente simbolico, pari a circa un terzo del danno contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito la disciplina del rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., introdotto dal d.lgs. n. 174/2016, evidenziandone la funzione deflattiva e la finalità di assicurare l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Ha richiamato i commi 6 e 7 della disposizione, che regolano il decreto di ammissione, la determinazione della somma dovuta e il termine per il versamento, nonché il comma 8, che impone la definizione del giudizio con sentenza all’esito dell’accertamento del pagamento.
Nel caso di specie, il collegio ha verificato l’intervenuta ammissione della convenuta al rito speciale e il tempestivo versamento della somma di euro 5.000,00, eseguito mediante disposizione CBILL, come comprovato dall’estratto telematico di registrazione del pagamento. Ha pertanto dichiarato la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Quanto alle spese, la Corte ha affermato che la loro regolazione, nel rito abbreviato, segue il criterio della soccombenza virtuale. Pur in assenza di una pronuncia nel merito, la tesi attrice è risultata, a esito di una delibazione necessariamente sommaria, verosimilmente fondata sulla base degli elementi di giudizio disponibili, in ragione della gravità della condotta contestata. Le spese sono state quindi poste a carico della convenuta e liquidate in euro 90,47.
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Nota della Redazione
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