Acquisizione indiretta di partecipazioni societarie e onere di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 68 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, da parte di un ente locale non può essere motivato per relationem rispetto al progetto approvato dalla società partecipata. L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 esige una motivazione analitica sulla necessità del ricorso allo strumento societario per le finalità istituzionali, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. A tale obbligo non sfugge la partecipazione indiretta, poiché le risorse impiegate dalla società in house restano pubbliche. La Sezione regionale di controllo rileva la non conformità dell’atto e dell’operazione al TUSP, segnatamente con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla concorrenza.
Il Fatto
Con nota del 23 maggio 2024 la società CIIP Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato per l’ATO Marche Sud, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche la deliberazione del Consiglio comunale di un Comune socio n. 16 del 24 aprile 2024, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
L’atto consiliare autorizza, esprime parere favorevole e dà mandato al Sindaco di votare in assemblea l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di SATO Srl da parte di CIIP Spa, quale progetto di rinforzamento industriale della partecipata, con contestuale operazione di scissione parziale proporzionale che interessa l’altra società del gruppo. Il Comune detiene una partecipazione indiretta nella società target. La richiesta di parere investe la conformità dell’atto e dell’operazione al TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro del controllo alla luce della novella recata dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha riscritto i commi 3 e 4 dell’art. 5 TUSP. La Corte dei conti delibera sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo non si estende a una compiuta analisi economica — che tradirebbe in cogestione l’azione amministrativa — ma verifica completezza e attendibilità delle valutazioni dell’ente.
Nel merito, la delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo richiama l’acquisto della totalità delle quote di SATO Srl, mentre la documentazione complessivamente pervenuta fa riferimento a un gruppo composto da due società, con una scissione parziale in atto. Restano indeterminati i costi e il corrispettivo dell’operazione a carico di CIIP Spa, che il Comune considera privi di onere per il solo fatto di trattarsi di partecipazione indiretta. La motivazione è integralmente rinviata alla delibera del CdA di CIIP Spa e alla relazione ex art. 5: il rinvio per relationem, osserva la Sezione, non esonera l’ente dalla autonoma valutazione delle condizioni legittimanti.
Sui vincoli di scopo e attività, la Sezione ricorda il combinato disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, TUSP e il principio di funzionalizzazione allo scopo istituzionale. Poiché CIIP Spa già gestisce il SII in regime di in house providing, non emerge il requisito di infungibilità e stretta necessità dell’ulteriore acquisizione. L’operazione, del resto, appare incoerente con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo a partecipazioni in società esercenti attività analoghe a quelle di altre partecipate.
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, l’atto si limita ad affermare l’assenza di contribuzione dell’ente, senza adeguata istruttoria sui profili di aiuti di Stato e di concorrenza. Le ragioni di convenienza addotte — risparmi per mancato ricorso alle gare e abbattimento del margine di utile dell’appaltatore — confermano, per la Sezione, l’elusione delle regole di evidenza pubblica, in contrasto con l’art. 1, comma 2, TUSP.
Sul piano della sostenibilità, la delibera non esplicita il corrispettivo né considera il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili ante 2022, senza garanzie per la parte acquirente. Le risorse di CIIP Spa, in quanto società in house interamente partecipata da enti locali, restano pubbliche. Da qui la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione al d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
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