Non luogo a provvedere sul parere TUSP in assenza di acquisizione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 93 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti delibera in ordine alla conformità dell’atto di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette. Ne consegue che, ove l’atto deliberativo trasmesso dall’amministrazione non disponga alcuna acquisizione societaria, né in via diretta né in via indiretta, la Sezione regionale di controllo deve dichiarare il non luogo a provvedere. L’elemento dirimente è il tenore letterale del dispositivo, che identifica la sostanza e gli effetti del provvedimento, prevalendo sui richiami formali contenuti nel medesimo atto o nella nota di trasmissione.
Il Fatto
Il Comune di Offida trasmette alla Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la propria deliberazione consiliare n. 14 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto l’Assemblea dei Comuni soci della società affidataria del servizio idrico integrato per l’ATO Marche Sud, in relazione a un progetto di rinforzamento industriale mediante acquisizione societaria.
La medesima deliberazione è trasmessa alla Sezione anche dalla società partecipata con nota del 23 maggio 2024. Il Comune detiene una quota minoritaria del capitale sociale della società, affidataria in house del servizio. La questione approda alla magistratura contabile nell’ambito della funzione di controllo preventivo sui presupposti giuridici ed economici della scelta societaria, prima della sua attuazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha riscritto i commi 3 e 4 dell’art. 5 del TUSP. Il controllo concerne la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
I giudici contabili richiamano la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha collocato la funzione nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta prima dell’impiego degli strumenti del diritto privato, in ragione delle conseguenze della nascita di un nuovo soggetto societario o dell’intervento pubblico in una realtà già esistente.
Ricostruiti i parametri normativi, la Sezione esamina il contenuto della deliberazione consiliare. L’ente ha espresso un indirizzo volto a chiedere il rinvio dell’Assemblea e, in subordine, l’astensione dal voto. Il dispositivo, pertanto, non contiene alcuna determinazione diretta ad approvare operazioni di acquisto di partecipazioni societarie, né in via diretta né in via indiretta.
Da qui la conclusione: la deliberazione non è ascrivibile all’ambito delle funzioni esercitate dalla Corte ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP. Il tenore letterale della determinazione assunta è elemento cruciale per cogliere la sostanza del provvedimento sotto il profilo della qualificazione giuridica e dei correlati effetti.
La Sezione dichiara quindi il non luogo a provvedere, precisando che la medesima acquisizione societaria è stata oggetto di proprio parere con le deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, cui fa integrale rinvio, ove ha rilevato la non conformità dell’operazione alle norme del TUSP. Restano ferme le considerazioni ivi formulate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.