Contributo di solidarietà escluso sulla pensione privilegiata ordinaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 142 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria, in quanto conseguente al riconoscimento di una infermità o lesione dipendente da causa di servizio, rientra tra le pensioni di invalidità escluse dall’applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 1, commi da 261 a 268, legge n. 145/2018. Ai fini della verifica del periodo di imposta rileva la decorrenza degli effetti giuridici ed amministrativi stabilita nel decreto di riconoscimento, e non la data di adozione del provvedimento definitivo. Il prelievo operato sui ratei del trattamento privilegiato è pertanto indebito e va restituito, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, agisce in riassunzione davanti alla Corte dei conti dopo che il Tribunale civile ha declinato la giurisdizione. Chiede l’annullamento dell’addebito del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, Tabella A annessa alla legge n. 313/1968, per gli anni 2019, 2020 e 2021, e la restituzione di quanto trattenuto, oltre accessori.
Il ricorrente rappresenta di essere titolare del trattamento privilegiato sin dal collocamento in quiescenza, essendo stata la infermità dipendente da causa di servizio riconosciuta con verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 31 gennaio 2013. Il decreto dirigenziale del Ministero della difesa che conferisce la pensione privilegiata ordinaria, emesso nel 2022, fissa la decorrenza degli effetti giuridici e amministrativi al 12 gennaio 2013. L’Inps ha trattenuto il contributo e non ha dato riscontro alla diffida alla restituzione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la portata dell’esclusione dettata dall’art. 1, comma 268, legge n. 145/2018, che sottrae al prelievo le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, i trattamenti ai superstiti e quelli riconosciuti alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha individuato la ratio dell’esclusione in ragioni di solidarietà verso soggetti colpiti da eventi avversi e in un fattore di moderazione della misura. Valorizza inoltre la circolare Inps n. 62 del 7 maggio 2019, che, proprio in forza del comma 268, non computa nel trattamento complessivo le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio.
Su questa base il Collegio afferma che la pensione privilegiata ordinaria, conseguendo al riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio, rientra nell’ambito delle pensioni di invalidità escluse dal prelievo. L’argomento dell’Istituto, secondo cui l’elencazione del comma 268 sarebbe tassativa e riferita ai soli trattamenti di invalidità del Fondo lavoratori dipendenti, è respinto.
La Corte esamina poi l’eccezione di carenza sopravvenuta dell’interesse, fondata sulla circostanza che il trattamento privilegiato sarebbe stato riconosciuto solo con il decreto del 2022, successivo al triennio del prelievo. Il rilievo è superato: la spettanza della pensione privilegiata è riconosciuta con decorrenza dal collocamento in quiescenza e, ai fini che interessano, rileva la decorrenza fissata nel provvedimento, anteriore al periodo di applicazione della riduzione.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri delle SS.RR., sent. 10/QM/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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