Controllo spese elettorali, accertata l’assenza di irregolarità nel Comune di Maddaloni (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 155 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento dalle liste che hanno partecipato alla campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014. Il controllo si svolge entro il termine di sei mesi decorrente dalla ricezione dell’ultimo consuntivo, secondo l’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993. Accertata la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle fonti di finanziamento, il Collegio dichiara l’assenza di irregolarità e dispone la trasmissione della deliberazione all’organo competente per la pubblicità di legge.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute in occasione della consultazione elettorale del 14/15 maggio 2023 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Maddaloni. Le liste partecipanti avevano presentato i consuntivi delle spese e delle relative fonti di finanziamento, sottoposti a verifica dal Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Campania.
L’ultimo consuntivo era pervenuto via PEC alla Sezione in data 08.02.2024, individuata quale dies a quo, unico per tutti i comuni interessati, per il calcolo del periodo di sei mesi previsto dalla legge. Il Collegio ha quindi adottato i provvedimenti conclusivi relativi al controllo per le spese elettorali dell’anno 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. La legge n. 96/2012, all’art. 13, comma 6, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali. Il successivo intervento dell’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, ha elevato la soglia demografica dei comuni assoggettati al controllo, portandola a quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Collegio richiama, altresì, l’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993, che prevede l’istituzione di un apposito Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte, con il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta. Sul piano interpretativo, il Collegio si conforma ai primi indirizzi della Sezione delle Autonomie, approvati con la deliberazione n. 24/2013, e agli orientamenti sull’adeguamento organizzativo espressi con la deliberazione n. 12/2014.
La composizione del Collegio è stata definita con il decreto del Presidente della Sezione in data 16.02.2024, mentre l’insediamento è avvenuto con verbale n. 1 del 27.03.2024. Con verbale n. 2 del 18.07.2024, il Collegio ha disposto l’adozione dei provvedimenti conclusivi e ha individuato nell’08.02.2024 il termine di decorrenza del semestre di cui all’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993.
All’esito dell’istruttoria, documentata dalla relazione conclusiva del 22.05.2024 e dalla documentazione concernente le liste partecipanti, il Collegio accerta, per le 15 liste che hanno preso parte alla campagna elettorale nel Comune di Maddaloni, l’assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti. Dispone quindi la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio Comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne l’adeguata pubblicità ai sensi di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.