Parere positivo su adesione a società consortile per gestione servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 59 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di società a partecipazione pubblica, il parere di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 deve essere richiesto ed emesso anche quando la costituzione societaria o l’acquisto di partecipazioni avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. L’eccezione del primo alinea dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P. esenta l’ente dall’obbligo di motivazione analitica e dagli adempimenti di cui al comma 2, ma non può essere estesa analogicamente ai commi 3 e 4, poiché la norma eccezionale non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati. Il parere è obbligatorio ma non vincolante: l’esito negativo può essere superato dall’amministrazione con motivazione analitica e pubblica del dissenso.

Il Fatto

Un Comune ha adottato una deliberazione consiliare con cui ha approvato lo statuto di una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere gli atti di adesione per la gestione del servizio idrico integrato regionale. L’atto è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

La questione sottoposta al vaglio della Sezione riguarda la portata dell’obbligo di parere quando l’adesione del singolo ente sia imposta dalla legge statale e regionale, che assegna all’ente di governo dell’ambito la scelta della forma di gestione del servizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 T.U.S.P., individuando una species di controllo con tempi, parametri ed esiti propri. Il parere interviene su un atto già perfetto ed efficace, con un impedimento temporaneo alla stipula nel termine di sessanta giorni, secondo il principio dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990.

Il Collegio affronta il nodo centrale: se l’eccezione di “costituzione societaria ex lege” esoneri anche dall’obbligo di richiedere il parere. La risposta è negativa, per tre ordini di ragioni. Sul piano normativo, il divieto di analogia per le norme eccezionali impedisce di ampliare l’esenzione oltre la lettera. Sul piano letterale, il comma 3 richiama ogni “atto deliberativo di costituzione”, senza distinguere. Sul piano giuscontabile, la costituzione ex lege resta soggetta ai parametri degli artt. 7 e 8 T.U.S.P., che rientrano nei compiti di controllo ex artt. 100 e 103 Cost.

Nel merito, la Sezione verifica i requisiti di sostenibilità finanziaria e convenienza economica, richiamando la definizione del codice dei contratti pubblici. Rileva che l’ente ha motivato sulla necessità della società per le finalità istituzionali e sulla sostenibilità finanziaria, quantificando la quota di capitale e il relativo accantonamento di bilancio. Non ha invece esplicitato le ragioni di convenienza economica e di scelta della gestione diretta, ritenendole assorbite dalla decisione del Comitato d’Ambito.

La Corte osserva che la gestione del servizio idrico è funzione tipica dell’ente locale e che la trama legislativa statale e regionale impone ai singoli Comuni l’adesione all’ente di governo dell’ambito, che assemblearmente delibera la forma di gestione. Ne deriva che l’adesione alla società in house è legislativamente vincolata, come conferma il Cons. Stato, Sez. II, n. 7476 del 2021. Risulta quindi integrata l’eccezione del comma 1.

Su tali basi, la Sezione esprime parere positivo, disponendo la comunicazione all’ente e ricordando l’obbligo di pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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