Conto giudiziale delle partecipazioni comunali: irregolare l’esposizione al valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 121 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile consegnatario di azioni o partecipazioni societarie di un ente locale non e’ regolare quando omette di riportare tutte le partecipazioni detenute, espone i valori secondo il criterio del valore nominale anziche’ secondo il metodo del patrimonio netto e non e’ corredato da una dettagliata relazione sulla gestione delle partecipazioni medesime. Il criterio del patrimonio netto, previsto dal principio contabile 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, va applicato alle societa’ controllate e partecipate; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento e’ sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore durevoli. Il sindacato della Corte dei conti non si limita al titolo originario nella sua materialita’, ma riguarda anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. L’agente contabile risponde delle sole operazioni di natura esecutivo/custodiale o compiute su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista. Il conto, pertanto, e’ dichiarato irregolare senza addebito.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, reso per l’esercizio 2023 dal consegnatario di azioni, nella specie il sindaco pro tempore. Il conto, sottoscritto dall’agente contabile e parificato dal responsabile del servizio finanziario, e’ stato rimesso al Collegio dal Magistrato designato con relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile.
Il Magistrato istruttore ha ritenuto il conto non regolare per quattro ordini di ragioni: l’omessa stesura di una dettagliata relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario; l’omessa resa della relazione annuale sulle variazioni delle partecipazioni; l’esposizione del valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale anziche’ quello del patrimonio netto; la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni iscritte nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni detenute. La Procura regionale, condividendo le riserve, ha chiesto la declaratoria di irregolarita’, indicando nel modello 22 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 l’unico schema di conto ammesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’attivita’ dell’agente contabile consegnatario di azioni. Questi non e’ un mero detentore, ma un gestore: rappresenta l’Ente alle assemblee societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilita’ giuridica e non meramente materiale. Da cio’ discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantita’ e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione dei motivi delle variazioni, ma anche le modalita’ di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dall’ente titolare delle partecipazioni.
La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, che ha progressivamente superato il criterio del valore nominale in favore del metodo del patrimonio netto, ritenuto coerente con il d.lgs. n. 118/2011 e idoneo a evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni. Il criterio nominale, per la sua staticita’, e’ considerato non indicativo del valore effettivo della partecipazione quando siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto. Il Collegio richiama sul punto la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7390 del 2007, secondo cui il giudizio di conto non puo’ limitarsi al titolo originario nella sua materialita’, ma deve riguardare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti.
Il percorso argomentativo del Collegio distingue, tuttavia, la posizione dell’agente contabile da quella dell’amministrazione-socio. L’agente puo’ essere chiamato a rispondere solo delle operazioni di natura esecutivo/custodiale o poste in essere sulla base delle direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione del patto di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione, la cui valutazione e’ demandata al giudizio di responsabilita’. Cio’ delimita l’ambito del sindacato sul conto e giustifica la declaratoria di irregolarita’ senza addebito.
Quanto ai criteri di valorizzazione, il Collegio conferma il metodo del patrimonio netto per le societa’ controllate o partecipate, mentre per le partecipazioni inferiori al 20 per cento reputa sufficiente l’indicazione del costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore durevoli rilevate alla data di chiusura dell’esercizio. La combinazione dei criteri, in coerenza con la giurisprudenza contabile richiamata, consente un’esposizione contabile la piu’ veritiera e trasparente possibile.
In applicazione dei principi esposti, il Collegio dichiara irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni comunali per l’esercizio 2023. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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