Assenteismo fraudolento e danno all’immagine: liquidazione equitativa senza automatismi (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 26 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile da assenteismo fraudolento, il danno all’immagine della P.A. non è in re ipsa e non può essere presunto dalla sola commissione del reato: la sua sussistenza richiede la verifica di indici sintomatici concreti, quali il clamor fori, la diffusione e la persistenza della notizia, il ruolo del soggetto agente e il contesto istituzionale inciso. Una volta provato l’an debeatur, la quantificazione può avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con motivazione adeguata. L’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile consente la proponibilità dell’azione per danno all’immagine anche per delitti diversi da quelli già richiamati dall’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, purché dalla condotta derivi un pregiudizio reputazionale. La violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 integra un obbligo restitutorio tipizzato, che prescinde dalla prova di un danno ulteriore. L’elemento soggettivo del dolo è desumibile dalla sistematicità e dalla consapevolezza dell’illiceità della condotta.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un infermiere professionale, addetto al servizio di assistenza domiciliare presso un’azienda sanitaria, contestandogli un danno erariale complessivo di euro 99.966,55. La condotta contestata consisteva in un assenteismo sistematico: il lavoratore, pur formalmente in servizio e retribuito, si sarebbe dedicato durante l’orario lavorativo ad attività estranee ai compiti istituzionali, presso una cooperativa di cui era socio e consigliere di amministrazione, utilizzando anche l’autovettura di servizio per fini privati.

La vicenda trae origine da una notitia damni del 2015, seguita da indagini dei Carabinieri e da un procedimento penale concluso con condanna definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d’uso. Il lavoratore si è costituito in giudizio contestando la quantificazione del danno, sostenendo la limitatezza del periodo oggettivamente riscontrato e l’assenza di prova di un pregiudizio reputazionale effettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la responsabilità amministrativo-contabile è autonoma rispetto alla sanzione penale e presuppone rapporto di servizio, condotta antigiuridica, danno patrimonialmente valutabile, nesso causale e dolo o colpa grave. Sul piano del metodo, il giudice contabile non è vincolato a rigide tipizzazioni probatorie. Nel caso di specie, la sentenza penale irrevocabile spiega efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla riferibilità soggettiva, residuando la sola valutazione delle conseguenze patrimoniali.

Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 10/QM del 23.04.2003, secondo cui il pregiudizio non è in re ipsa e va accertato su indici sintomatici. Il Collegio dà atto della recente pronuncia delle Sezioni Riunite n. 3 del 2026, che consente l’azione per danno all’immagine anche per delitti diversi da quelli già previsti dall’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001. Nel merito, il clamor fori non risulta di intensità tale da giustificare la somma richiesta: la liquidazione equitativa è ridotta da euro 50.000,00 a euro 20.000,00.

Le restanti voci vengono confermate: il danno da lesione del rapporto sinallagmatico è quantificato in euro 10.134,47, trattandosi di pregiudizio distinto dal mero assenteismo e collegato alla sistematica distrazione di energie lavorative. Il danno da disservizio è liquidato in euro 1.499,97, il danno da assenteismo in euro 1.909,05 e il danno da uso indebito di beni pubblici in euro 209,00. La violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 comporta il riversamento dei compensi per incarichi esterni non autorizzati, pari a euro 36.214,06 al lordo, quale danno da mancata entrata.

Il Collegio esclude l’applicazione del potere riduttivo introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026, poiché lo stesso non opera nei casi di dolo e di illecito arricchimento. La condotta è ritenuta eminentemente dolosa. Il totale liquidato è di euro 69.966,55, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; per il danno all’immagine, qualificato come debito di valore, sono dovuti rivalutazione e interessi compensativi sulla somma progressivamente rivalutata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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