Giurisdizione Corte dei conti su pensione privilegiata e causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 580 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo. Rientra pertanto in essa non soltanto la domanda di trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, funzionale al riconoscimento del miglior trattamento pensionistico. Sussiste la legittimazione passiva dell’Inps che, recependo i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, abbia respinto l’istanza di pensione privilegiata, incidendo con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario. La controversia che involge il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha natura squisitamente medico-legale e giustifica il ricorso a consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in congedo, con istanza ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata ha domandato che fosse disposta consulenza tecnica d’ufficio.

L’Inps, con un proprio provvedimento, aveva respinto la domanda di pensione diretta di privilegio recependo i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, che non aveva riconosciuto le infermità dipendenti da ragioni di servizio. Nel giudizio davanti alla Corte dei conti l’Inps ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, invocando in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice amministrativo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal carattere esclusivo della propria cognizione in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge. Su tale presupposto richiama il costante orientamento della Cassazione, che ha ricondotto alla giurisdizione contabile non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio, citando Cass. civ. Sez. Unite n. 5467 del 2009, Cass. civ. Sez. Unite n. 4325 del 2014, Cass. civ. Sez. Unite n. 1306 del 2017 e Corte conti Sez. Giur. Centrale III App. n. 34 del 2021.

Poiché il ricorrente ha chiesto di accertare e riconoscere il diritto alla causa di servizio in funzione del diritto a pensione privilegiata, la Corte ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, respingendo l’eccezione dell’Arma dei Carabinieri.

Quanto alla legittimazione passiva dell’Inps, la Corte ha osservato che l’Istituto, con il proprio provvedimento, ha deciso in senso negativo sul diritto alla pensione di privilegio, incidendo con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario. L’eccezione è stata pertanto respinta.

Nel merito, la Corte ha qualificato la controversia come questione di natura squisitamente medico-legale, concernente il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico in conseguenza della patologia da riconoscere dipendente da causa di servizio. Ha quindi ritenuto necessario acquisire un motivato parere medico-legale, sospendendo ogni pronuncia.

La Corte ha incaricato del parere l’Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino, con quesiti sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio e, in caso positivo, sulla categoria pensionistica ascrivibile e sulla decorrenza. Ha previsto la facoltà del ricorrente di farsi assistere da sanitario di fiducia a proprie spese, ha assegnato centoventi giorni per la relazione, trenta giorni alle parti per eventuali controdeduzioni e quindici giorni ulteriori per il deposito dell’elaborato, fissando la prosecuzione del giudizio a udienza successiva e riservando le spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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