Atto deliberativo anteriore alla novella trasmesso alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 60 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni è soggetto alla disciplina vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. Pertanto, l’atto adottato prima del 27 agosto 2022, data di entrata in vigore della novella recata dall’art. 11, comma 1, lettera a), numero 3), legge 5 agosto 2022, n. 118, resta regolato dalla previgente formulazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Ne consegue che l’amministrazione lo trasmette alla Corte dei conti a meri fini conoscitivi, e non per il parere di conformità previsto dal novellato comma 3. Il diverso regime applicabile non dipende dalla data di trasmissione, ma da quella di adozione dell’atto.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con nota dell’8 aprile 2024, l’atto deliberativo di Consiglio comunale del 1° giugno 2022, n. 29, avente ad oggetto l’adesione a una società a totale capitale pubblico cui affidare in forma diretta la gestione del servizio idrico integrato.
La delibera consiliare era stata adottata prima dell’entrata in vigore della novella normativa intervenuta nel 2022. La Sezione è stata quindi chiamata a stabilire quale disciplina applicare all’atto e, di conseguenza, quale funzione assumesse la trasmissione alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla novella normativa intervenuta sull’art. 5 d.lgs. n. 175/2016. Il nuovo testo, modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a), numero 3), legge n. 118/2022 con vigore dal 27 agosto 2022, impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli articoli 4, 7 e 8.
La Sezione osserva che l’atto in esame è stato adottato il 1° giugno 2022, dunque prima del vigore della novella. Per il principio tempus regit actum, esso doveva essere trasmesso alla Corte per mera conoscenza, in ossequio all’articolato allora vigente del comma 3, che prevedeva l’invio dell’atto deliberativo alla Corte dei conti appunto a fini conoscitivi.
Il passaggio decisivo consiste nell’individuare il criterio temporale rilevante. La Sezione chiarisce che non assume rilievo la data di trasmissione — pur successiva alla novella — perché ciò che conta è la data di adozione dell’atto. L’atto trasmesso l’8 aprile 2024, ma adottato il 1° giugno 2022, è ratione temporis regolato dalla previgente formulazione dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. e resta soggetto alla trasmissione a meri fini conoscitivi.
Da qui la conseguenza: l’atto non rientra nella fattispecie del novellato comma 3 e non può essere sottoposto al parere di conformità. La Sezione ne prende atto ai sensi della previgente formulazione della norma e dispone la comunicazione della deliberazione al Comune.
Nota della Redazione
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