Discarico del contabile Cassa sanitaria per conto non revisionato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 17 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale può essere discaricato senza una specifica ed analitica revisione quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesta dall’art. 140, comma 2, c.g.c., sia già stata accertata con riferimento a conti della medesima tipologia e il decreto presidenziale che disciplina l’attività istruttoria per l’anno non ne imponga più la verifica. Il giudice contabile può quindi fondare il discarico sulla rispondenza del conto alle indicazioni già impartite, in coerenza con il principio di economicità delle risorse assegnate alla Sezione. Resta fermo che l’accertamento presupposto non può essere presunto in assenza di pregresse verifiche conformi.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere di un comprensorio sanitario provinciale per l’esercizio 2014, iscritto al registro di segreteria, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., proponendo il discarico.
Nella relazione il giudice designato ha osservato che la Sezione, con precedenti pronunce, aveva impartito indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei comprensori sanitari, e che l’attività di revisione successiva aveva costantemente riscontrato la rispondenza dei conti a quelle indicazioni. Il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025 non riporta più tale verifica tra gli adempimenti. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi alla relazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la possibilità di pronunciare il discarico del conto senza sottoporlo a specifica revisione. Il Collegio muove dal principio, già affermato dalla Sezione, secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come prescrive l’art. 140, comma 2, c.g.c..
Il giudice designato ha ricostruito il quadro delle pregresse sentenze-ordinanze con cui la Sezione aveva dettato indicazioni uniformi per i conti dei cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari. Su tale base, l’attività di revisione via via esperita aveva sempre confermato la rispondenza dei conti nuovamente depositati, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.
Il Collegio valorizza poi il dato organizzativo: il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per il 2025 non indica più la verifica di quella rispondenza. La scelta riflette l’esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili e di impiegare al meglio le esigue risorse disponibili, incompatibili con la prosecuzione di un’analitica verifica caso per caso.
Su queste premesse, non si rinvengono ragioni per non reputare che la rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame. Il Collegio ritiene perciò che non sussistano condizioni ostative al discarico, condividendo la prospettazione del giudice designato e le conclusioni conformi del Procuratore regionale. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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