Conto giudiziale irregolare senza ammanco per irregolarità formali e tenuta scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 155 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale deve essere dichiarato irregolare, ma senza ammanco, quando, pur in presenza di irregolarità formali e di trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, risulti accertato il pareggio tra le somme riscosse e quelle versate in tesoreria e le ricevute di riscossione mancanti non siano riferibili ad alcun conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924, l’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro. L’eterogeneità dell’originaria rappresentazione cumulativa di gestioni disomogenee integra autonoma ragione di irregolarità, in difetto degli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996. La mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute costituiscono violazione degli obblighi di tenuta dei registri contabili.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2016 reso dall’agente contabile di un Comune, addetto alla riscossione dei proventi per concessione di loculi. Il conto originario, comprensivo di gestioni disomogenee per un importo complessivo di oltre un milione di euro, era stato oggetto di separata iscrizione a ruolo con sentenza n. 59/2023 della stessa Sezione, che aveva rilevato la presenza di sub-conti mensili sottoscritti e ordinatamente ripartiti.

Con relazione n. 130/2025 il magistrato istruttore ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto, evidenziando irregolarità formali, non corretta tenuta delle scritture contabili e mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito in relazione alle ricevute mancanti.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha condiviso le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute ma solo gli importi, mentre la sezione relativa ai versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze e i singoli importi.

Quanto alla tenuta delle scritture, i giudici hanno richiamato l’art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924, che preclude il discarico dell’agente contabile in caso di irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture, e l’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale. Risultano disattesi gli obblighi di tenuta dei registri: non è tenuto il giornale di cassa e vi è un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. L’art. 81, c. 7, del regolamento di contabilità onera l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato.

Nel merito, è stato accertato il pareggio tra le riscossioni e i versamenti in tesoreria per un importo pari a euro 51.979,00. Le ricevute di riscossione mancanti, stando all’attestazione dell’amministrazione, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non può dirsi irregolare.

Il collegio ha pertanto dichiarato il conto irregolare senza ammanco, considerato l’accertato pareggio tra le somme riscosse e quelle versate. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione, i giudici hanno osservato che, in materia di conti giudiziali, tutte le sentenze della Corte dei conti vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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