Sospensione della parifica del rendiconto regionale in attesa delle decisioni costituzionali (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 9 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto di un ente territoriale va sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 del c.g.c. e 295 c.p.c., quando la definizione dei pendenti giudizi di costituzionalità sulle leggi di bilancio degli esercizi precedenti ne renda precario l’oggetto. Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, specificazione dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente. La funzione di parificazione delle Sezioni regionali di controllo è ausiliaria rispetto all’assemblea legislativa ed è costituzionalmente tutelata; la sopravvenuta legificazione del rendiconto, intervenuta prima della conclusione del giudizio, ne viola il diritto-dovere di accertamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo era chiamata a pronunciarsi sulla parifica del rendiconto della Regione per l’esercizio 2022. Nel 2020 la Regione aveva approvato il rendiconto con una legge che, secondo la Sezione, ometteva di rideterminare poste contabili rilevanti, rappresentando un disavanzo sottostimato. Gli effetti di quella illegittima determinazione si erano propagati sulla successiva legge di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, falsando gli equilibri dell’esercizio 2021.
Con la decisione di parifica sul rendiconto 2021 la Sezione aveva sospeso il giudizio e aveva sollevato, con separata ordinanza, questione di costituzionalità sulle leggi regionali del 2021 di approvazione del rendiconto e di assestamento. Pendeva inoltre un distinto giudizio costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulla legge di approvazione del rendiconto 2021. Nelle more, la Regione aveva approvato il rendiconto 2022 con legge regionale, prima che si concludesse il giudizio di parificazione, e con successiva legge ne aveva modificato il saldo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione, secondo cui l’attività di parificazione interviene prima dell’approvazione della legge sul rendiconto e si pone in rapporto di ausiliarietà rispetto all’assemblea legislativa. Da tale qualificazione discende che la funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali, con l’istituto della parifica, è espressione di una funzione ausiliaria costituzionalmente tutelata dagli artt. 5, 100, 103, 119 e 120 Cost.
Su questa base la Sezione rileva che la sopravvenuta legificazione del rendiconto 2022 ha violato elementari obblighi di leale collaborazione, incidendo sul diritto-dovere della Corte di accertare, all’esito di un procedimento contenzioso caratterizzato da approfondito contraddittorio, i corretti valori delle poste contabili. L’intera attività legislativa regionale in materia di bilancio seguita alla sospensione del giudizio sulla parifica 2021 presenta, ad avviso del Collegio, possibili vizi di legittimità costituzionale.
Il Collegio osserva che la pendenza dei giudizi di costituzionalità rende precario il contenuto degli atti oggetto del giudizio di parifica. Richiama il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, collegato all’equilibrio pluriennale di cui all’art. 81 Cost., secondo cui ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente. L’eventuale eliminazione delle leggi dal mondo giuridico, con gli effetti conformativi che ne deriverebbero, potrebbe comportare un radicale rivolgimento del quadro normativo entro cui la Corte è chiamata a operare.
Da qui la necessità di disporre la riunione dei giudizi di parificazione sui rendiconti 2021 e 2022 e la sospensione di quest’ultimo, essendo la definizione dei giudizi costituzionali logicamente pregiudiziale. Una pronuncia di parifica sul rendiconto 2022, ove ancora ammissibile, antecedente alla definizione dei giudizi sui precedenti rendiconti, sarebbe inutiliter data. Il Collegio ammette inoltre il ricorso alla sospensione impropria, espressione di un potere discrezionale giustificato dal principio di economia dei mezzi processuali, non ricorrendo i profili ostativi valorizzati dalla Corte costituzionale. La Sezione si riserva di trattare, in sede di continuazione, gli effetti del decisum costituzionale e la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata dalla Procura erariale su ulteriori leggi regionali.
Nota della Redazione
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