Insediamento del Collegio sul controllo delle spese elettorali comunali 2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 128 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali. Il fondamento della funzione è nell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come integrato dall’art. 14 bis, comma 1, d.l. n. 149/2013, conv. dalla legge n. 13/2014, e dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, conv. dalla legge n. 116/2014. Il Collegio, una volta nominato con decreto del Presidente aggiunto, si insedia, assume le funzioni demandate dalla legge e adotta le deliberazioni organizzative necessarie all’espletamento dell’incarico.

Il Fatto

In vista del turno ordinario delle elezioni amministrative 2024, il Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha nominato con decreto il Collegio chiamato a controllare le spese elettorali. Il Collegio opera nei confronti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno sostenuto campagne nei comuni piemontesi con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Dall’elenco pubblicato dal Ministero dell’Interno risultano interessati otto comuni. Il Collegio ha quindi ritenuto opportuno avviare le procedure per l’esercizio dei compiti assegnati.

La Motivazione della Corte

La deliberazione muove dal quadro normativo che, a partire dalla legge n. 515/1993 e dalla legge n. 96/2012, ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali e ne ha affidato il controllo alle Sezioni regionali. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 attribuisce espressamente a queste ultime la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute nelle campagne comunali sopra la soglia dei 30.000 abitanti.

Il Collegio richiama le fonti integrative: l’art. 14 bis, comma 1, d.l. n. 149/2013, che modifica l’art. 12 legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012, e l’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014. Sul piano interpretativo richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie, in particolare la delibera n. 24/2013 e la delibera n. 12/2014, che enunciano i principi di diritto cui le Sezioni regionali devono conformarsi.

Il fondamento organizzativo dell’insediamento è nel decreto del Presidente aggiunto di nomina del Collegio. La verifica dei comuni interessati avviene sull’elenco ministeriale aggiornato, dal quale emergono gli enti piemontesi sopra soglia.

Su queste basi il Collegio delibera di procedere all’insediamento assumendo le funzioni demandate dalla legge, di attribuire la presidenza al magistrato designato e di dare corso alle attività preparatorie e organizzative necessarie. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Sezione regionale di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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