Sviamento anche parziale del finanziamento pubblico lo rende privo di causa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 51 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Una volta accertato che il beneficiario di un finanziamento pubblico ha posto in essere una condotta dolosa o gravemente colposa che ha comportato uno sviamento, anche solo parziale, del programma agevolativo, il finanziamento è privo di giustificazione causale nella sua interezza, perché non è più idoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali è stato erogato. Ne deriva che il danno erariale può essere commisurato all’intera somma percepita a titolo di rimborso, non essendo consentita una riduzione frazionata legata al solo valore dei beni non ammessi. La richiesta di prova testimoniale dei fruitori del beneficio è inammissibile quando nulla aggiunge al quadro probatorio, quando espone i testi al rischio di autoincriminazione per concorso nel reato e quando condurrebbe comunque a una quantificazione del danno più sfavorevole all’appellante.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con la sentenza n. 298/2023, aveva condannato il titolare di una ditta individuale, esercente accreditato al programma “Bonus cultura 18 app” di cui all’art. 1, comma 979, della legge 28.12.2015, n. 208, al pagamento in favore del Ministero della Cultura di € 51.264,10, oltre rivalutazione e interessi, per il danno patrimoniale derivante dall’indebita percezione di somme incassate a titolo di controvalore dei bonus.

La Guardia di Finanza aveva accertato che, nel quadriennio 2017/2020, l’esercente aveva rendicontato al Ministero, per l’ambito libri, € 92.037,40, a fronte di acquisti di materiale bibliografico documentati per soli € 25.169,25, e che nove dei sedici diciottenni auditi avevano riferito di avere acquistato presso il negozio beni esclusi dal beneficio. L’esercente ha proposto appello, contestando l’accertamento dello sviamento e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado. Sul primo motivo, relativo all’asserita insussistenza dello sviamento, il Collegio richiama la giurisprudenza costante delle sezioni d’appello secondo cui è priva di causa qualunque forma di finanziamento pubblico che, per la condotta illecita del beneficiario, abbia comportato uno sviamento, anche solo parziale, del programma pubblico (Sez. II app. n. 279/2020). Nel caso di specie la sproporzione tra quanto speso per acquistare beni ammessi e quanto rendicontato ai fini del rimborso è documentata dagli atti contabili.

Quanto alla mancata assunzione testimoniale dei novantadue studenti le cui dichiarazioni attestavano acquisti di soli libri, la Corte ribadisce che, anche a volerne tenere conto, il danno erariale risulterebbe quantificato in misura superiore (€ 53.081,13) a quella oggetto di condanna in primo grado (€ 51.264,10), con conseguente inutilità dell’acquisizione.

Il riferimento all’esito del procedimento penale è giudicato privo di pregio: la sentenza assolutoria con formula dubitativa ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. è fondata sul mancato superamento della soglia di punibilità per effetto della frazionata erogazione dei rimborsi, senza che siano stati riscontrati elementi per un’assoluzione piena.

Sulla quantificazione, il Collegio osserva che, in astratto, il danno avrebbe potuto essere commisurato all’intera somma ottenuta a rimborso (€ 92.037,40), in linea con il principio secondo cui l’inadempimento, anche parziale, rende il finanziamento privo di giustificazione causale nella sua interezza e sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore (Sez. III app. n. 14/2021; Sez. II app. n. 281/2023; Sez. II app. n. 60/2018). La Sezione territoriale aveva già operato una ricostruzione più che benevola, considerando spesa ammissibile € 40.773,30, pari agli acquisti contabilizzati, agli ordini non registrati e a un ipotetico ricarico del 30%. Le richieste di rideterminazione, principale e subordinate, sono perciò respinte.

Infine, la prova testimoniale dei giovani fruitori è dichiarata manifestamente inammissibile, sia perché nulla aggiungerebbe al quadro probatorio, sia perché i testi potrebbero astrattamente rispondere a titolo di concorso nel reato, con legittimo dubbio sull’onestà delle dichiarazioni, sia perché condurrebbe a una quantificazione più sfavorevole all’appellante. Anche la CTU contabile è respinta, non emergendo elementi di dubbio che ne giustifichino la necessità. L’appello è integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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