Riscattabili i servizi pre-ruolo presso scuola materna privata autorizzata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 231 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito il computo a domanda, ai fini pensionistici, dei servizi pre-ruolo svolti presso istituti scolastici privati legalmente riconosciuti è subordinato al solo pagamento del contributo di riscatto e non alla circostanza che detti servizi abbiano inciso sul punteggio del concorso di immissione in ruolo. La disciplina di riferimento è l’art. 117, comma 4, d.P.R. n. 417/1974, che dichiara riscattabili i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi in cui siano stati retribuiti, in combinato disposto con gli artt. 2, 8, 10, 11, 142, 145 e 147 del d.P.R. n. 1092/1973. La confusione tra titoli valutabili in sede concorsuale e servizi computabili a fini di quiescenza integra un errore di diritto, restando ferma la verifica in sede amministrativa dell’onerosità del riscatto e la sua sottoposizione ad accettazione dell’interessato.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, ha domandato l’accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici del servizio prestato dal 1/9/1981 al 30/6/1990 presso una scuola materna privata autorizzata, con conseguente riconoscimento del diritto al collocamento in quiescenza dal 1/9/2024, oltre all’illegittimità del provvedimento dell’U.S.R. per la Campania – Ufficio VI – A.T. di Napoli prot. n. 6720 del 7/5/2024.

Con quel provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, era stato annullato il decreto di riscatto n. H020264 dell’11/1/2024, emesso a riscontro della domanda di ricongiunzione presentata il 30/6/2000. La motivazione dell’annullamento era che i servizi presso la scuola privata non avevano costituito titolo per l’inquadramento nell’amministrazione statale. Il Ministero e l’INPS hanno chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 15/2025, pubblicata il 10/2/2025, il giudice ha disposto integrazione documentale, rimasta dapprima inadempiuta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice contabile ha riqualificato la domanda di annullamento del provvedimento pensionistico come domanda di computo dei servizi ai fini della riliquidazione del trattamento, poiché il giudizio pensionistico non verte sulla legittimità dell’atto ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena estesa all’an e al quantum. Ciò impedisce di anticipare in questa sede il diritto al collocamento in quiescenza dal 1/9/2024, che dipenderà dal ricalcolo.

È stata poi dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’INPS per carenza di legittimazione passiva, restando l’ente tenuto al ricalcolo in caso di riconoscimento del diritto.

Nel merito, la Corte non ha condiviso la prospettazione dell’U.S.R., secondo cui il servizio presso la scuola materna privata non avrebbe influito sul punteggio finale del concorso bandito con D.M. del 20/10/1994, all’esito del quale la docente è stata immessa in ruolo il 5/10/1996. Secondo il giudice, il requisito richiesto dall’art. 15 del d.P.R. n. 1092/1973 non è stato correttamente inteso: la computabilità dei servizi pre-ruolo presso istituti privati legalmente riconosciuti — non controversa la qualificazione della scuola come tale — è subordinata al solo pagamento del contributo di riscatto.

La disciplina richiamata (artt. 2, 8, 10, 11, 142, 145 e 147 del d.P.R. n. 1092/1973) consente il computo dei servizi e dei periodi anteriori alla nomina, prestati in qualità di incaricato o supplente, per il periodo retribuito, con l’importo delle ritenute imputato al trattamento di quiescenza secondo l’art. 142. Il comma 4 dell’art. 117 del d.P.R. n. 417/1974 stabilisce che sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi retribuiti. L’Amministrazione ha confuso i servizi computabili con i titoli valutabili in sede concorsuale, disciplina quest’ultima governata da principi diversi, quali gli artt. 7 della legge n. 46/1958 e 13 del d.P.R. n. 1092/1973, che esigono la necessarietà del titolo di studio per l’immissione in servizio o la progressione in carriera.

Ne è derivato l’accoglimento della domanda, con riconoscimento del diritto al riscatto del periodo 1/9/1981-30/6/1990 e condanna dell’U.S.R. per la Campania al computo del servizio pre-ruolo, fermo restando l’esame in sede amministrativa dell’onerosità del riscatto e la sua accettazione. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, seguono la soccombenza e sono attribuite all’avvocato dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *