Inammissibile il parere sull’albergatore agente contabile per interferenza con la giurisdizione (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 137 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non può espletarsi su quesiti che investano comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione delle sezioni giurisdizionali della stessa Corte o di altri organi giudiziari, per evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione. Ne deriva che la richiesta di parere volta a stabilire se il gestore di struttura ricettiva, qualificato come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, assuma la qualifica di agente contabile con obbligo di resa del conto giudiziale è inammissibile sotto il profilo oggettivo. L’individuazione dei soggetti aventi la qualifica di agente contabile è infatti di competenza della sezione giurisdizionale, e una pronuncia della Sezione di controllo in sede consultiva interferirebbe con le prerogative della sezione che esercita la funzione giurisdizionale.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Il quesito riguarda la posizione del gestore di struttura ricettiva, qualificato dalla normativa come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno: si chiede se tale qualifica comporti l’assunzione della funzione di agente contabile e il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale.

La questione nasce dall’art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile di imposta con diritto di rivalsa. Il Comune chiede quindi se l’intervento normativo abbia fatto venir meno la qualifica di agente contabile dell’albergatore. La Sezione è chiamata a valutare preliminarmente l’ammissibilità dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, che attribuisce alle Regioni, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Gli indirizzi della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 hanno definito il perimetro oggettivo della funzione.

Sul piano soggettivo il quesito è ammissibile: la richiesta proviene dal Sindaco, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, e rispetta sia la legittimazione soggettiva esterna sia quella interna. Sul piano oggettivo, invece, la Sezione rileva l’inammissibilità. La funzione consultiva non può estendersi a valutazioni su casi o atti gestionali specifici, che determinerebbero un’ingerenza della Corte nell’attività dell’Ente, incompatibile con la sua posizione di terzietà e indipendenza.

Il Collegio richiama la ricostruzione normativa in materia di agenti contabili: l’art. 93, comma 2, Tuel devolve alla giurisdizione contabile il giudizio sulla resa del conto da parte del tesoriere e di ogni altro agente contabile; l’art. 233 Tuel disciplina la trasmissione del conto alla sezione giurisdizionale; l’art. 138 d.lgs. n. 174/2016 prescrive la comunicazione dei dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili.

Da tali disposizioni emerge che l’individuazione dei soggetti aventi la qualifica di agente contabile spetta alla sezione giurisdizionale. Un parere della Sezione di controllo interferirebbe con le prerogative di quella funzione, violando il principio di nomofilachia espresso dalla Sezione delle Autonomie n. 24/2019/QMIG, ribadito dalla delibera n. 2/SEZAUT/2023/QMIG: la funzione consultiva non può interferire né sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.

La Sezione ricorda infine di essersi già pronunciata su caso simile in senso di inammissibilità oggettiva, con orientamento dal quale non intende discostarsi. Il quesito viene pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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