Nessun incremento premiale del 3,60% ai dirigenti transitati dai ruoli inferiori (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 469 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti transitati da un ruolo inferiore a uno superiore, la base pensionabile è determinata, ai sensi dell’art. 53, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973, dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga collegate alla categoria, qualifica o grado rivestiti alla data di cessazione dal servizio. Ne consegue che il dipendente il quale, dopo i primi venti anni di servizio, sia stato nominato ufficiale o funzionario non può invocare pro quota l’applicazione dell’incremento premiale più favorevole previsto per il ruolo inferiore. L’art. 54, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dalla parte a sostegno della domanda, non deroga alla regola della retribuzione di riferimento fissata dalla norma generale. Il criterio della categoria rivestita al congedo opera anche in caso di passaggio di ruolo nel corso della carriera.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e collocati in quiescenza, hanno agito in proprio davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico. Tutti avevano iniziato la carriera nel ruolo dei sottufficiali, per poi transitare nel ruolo degli ufficiali o funzionari fino al congedo, e tutti possedevano, alla data del 31.12.1995, un’anzianità pari o superiore a diciotto anni.

La pretesa riguardava l’applicazione dell’incremento premiale del 3,60%, previsto per i sottufficiali, in luogo di quello dell’1,80% applicato dall’INPS per gli ufficiali e funzionari. I ricorrenti chiedevano altresì arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto dichiarato, in via pregiudiziale, la contumacia dell’INPS ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., non essendosi l’istituto costituito nonostante la regolare intimazione.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato sulla base dell’univoca e consolidata giurisprudenza di appello della Corte dei conti. I ricorrenti sostenevano che l’incremento annuale della percentuale della base pensionabile dovesse essere applicato nella misura del 3,60% per i periodi antecedenti la nomina a funzionari, dopo i primi venti anni di servizio.

La Corte ha richiamato la lettura dell’art. 53, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973, dalla quale emerge in maniera inequivoca che la retribuzione di riferimento per determinare la base pensionabile è quella costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga, inevitabilmente collegati alla categoria, qualifica o grado rivestiti alla data di cessazione dal servizio.

Tale regola vale anche nel caso di passaggio da una categoria inferiore, quella dei sottufficiali o ispettori, a quella superiore degli ufficiali o funzionari. La Corte ha richiamato sul punto i precedenti di appello sez. I app. 99/2025, sez. III app. 80/2025 e 20/2025.

Di conseguenza il ricorso è stato rigettato. In assenza di costituzione dell’INPS non vi è luogo a pronuncia sulle spese, e nulla è stato disposto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. Il giudice ha inoltre disposto l’annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati identificativi della parte privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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