Partecipazioni indirette e NewCo nel servizio idrico: parere negativo della Corte (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 27 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazione, anche indiretta, deve essere analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo ex art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, valuta la completezza di tale motivazione e può ravvisare elementi ostativi alla costituzione quando l’operazione si traduca nella creazione di una società doppione, destinata a svolgere attività analoghe a quelle già esercitate dal gestore unico, in assenza di un’analisi comparativa tra l’opzione prescelta e l’alternativa della gestione diretta.
Il Fatto
Un Comune compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino, socio sia del gestore unico del servizio idrico integrato sia del gestore operativo salvaguardato in scadenza, ha trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, la propria deliberazione consiliare con cui autorizzava i rappresentanti nell’assemblea dei soci del gestore uscente a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova Società per azioni del Pinerolese.
La nuova compagine sarebbe partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dal gestore salvaguardato uscente, con conferimento del ramo d’azienda idrico. Il Comune, già socio del gestore unico, avrebbe assunto una partecipazione indiretta nella nuova società. Insieme alla delibera dell’istante sono pervenute alla Sezione altre quarantatré deliberazioni consiliari di contenuto analogo. La questione viene sottoposta allo scrutinio della Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo, ricordando che la pronuncia prevista dall’art. 5, comma 4, TUSP, pur denominata “parere” dal legislatore, integra una peculiare attività di controllo con termini, parametri ed esiti individuati dalla legge. Lo scrutinio, secondo le indicazioni delle Sezioni Riunite n. 16/2022 e n. 23/2022, verifica la sussistenza di una motivazione analitica su necessità, convenienza, sostenibilità finanziaria, efficienza ed economia, oltre che sull’assenza di contrasto con le norme europee.
L’atto rientra nel perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di partecipazione indiretta in una società destinata a esercitare le medesime attività del gestore salvaguardato uscente. Non si configura l’ipotesi di partecipazione imposta da espresse previsioni legislative, ma di una scelta discrezionale volta a mantenere un gestore operativo accanto al gestore unico dopo la cessazione della gestione salvaguardata.
Quanto al profilo della consultazione pubblica, la Sezione osserva che il termine di otto giorni concesso a cittadini e utenti appare modalità piuttosto limitata, a fronte di un’operazione elaborata nell’arco di oltre due anni. Il richiamo alle ragioni di urgenza non risulta persuasivo, né emerge se siano pervenute osservazioni.
Sul piano dei vincoli finalistici, la Sezione richiama l’art. 4 TUSP e la necessità dello strumento societario, valorizzando l’art. 147, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, che impone il progressivo superamento della frammentazione delle gestioni. La costituzione della nuova società perpetuerebbe l’anomala compresenza di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio, generando un possibile doppione ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. La motivazione non chiarisce nemmeno perché l’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico comporterebbe la dispersione di professionalità, essendo previsto il trasferimento del personale insieme alle infrastrutture.
Sul versante della sostenibilità finanziaria, la Sezione rileva che il valore del ramo d’azienda conferito risulta negativo per euro 340.915,22 e che i margini operativi della nuova società appaiono molto contenuti, a fronte di una situazione economica solida del gestore unico. Non è chiaro come la nuova struttura risulti economicamente più conveniente rispetto all’alternativa. Quanto agli aiuti di Stato, la posizione del socio al 49%, società multi-utility attiva in settori potenzialmente concorrenziali, avrebbe richiesto una valutazione specifica, non emergendo sufficienti garanzie dalla bozza di statuto e dal patto parasociale. La motivazione risulta pertanto carente sotto i profili esaminati e la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della nuova società.
Nota della Redazione
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