Partecipazioni indirette in NewCo servizio idrico integrato richiedono motivazione rafforzata (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 26 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, va trasmesso alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 Tusp e agli artt. 4, 7 e 8 Tusp, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La pronuncia, pur denominata parere dal legislatore, integra una funzione di controllo, con parametri ed esiti tipizzati. La motivazione rafforzata richiesta dall’art. 5, comma 1, Tusp deve dar conto della necessità della società per le finalità istituzionali, comparando la scelta con la gestione diretta o con forme alternative di esternalizzazione. È carente la motivazione che non confronti la costituzione di una nuova società con l’assunzione diretta del servizio da parte del gestore unico già partecipato. La Corte può ravvisare elementi ostativi alla costituzione e alla conseguente acquisizione della partecipazione indiretta.
Il Fatto
Il Comune istante, compreso nel territorio della Città metropolitana di Torino, detiene partecipazioni sia nel gestore unico del servizio idrico integrato, sia nel gestore operativo salvaguardato, la cui gestione è scaduta il 31.12.2023. I due soggetti hanno sottoscritto un accordo di programma per una transizione graduale e hanno prospettato la costituzione di una nuova società, partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dal gestore uscente, destinata ad assumere il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese.
Il Comune ha trasmesso la propria deliberazione consiliare alla Sezione di controllo, unitamente al piano industriale, alla bozza di statuto, alla perizia di stima del ramo d’azienda, alla bozza dei patti parasociali e agli schemi dei futuri contratti. Sono pervenute altre quarantatré deliberazioni di contenuto analogo da parte degli enti interessati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro dell’art. 5, comma 3, Tusp, come modificato dalla legge n. 118/2022. Il pronunciamento della Corte non precede ma segue l’atto deliberativo, di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti; ciò lo colloca nell’ambito del controllo, non dell’attività consultiva, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 16/2022. Nella specie l’operazione integra l’acquisizione di una partecipazione indiretta, tramite le due partecipate dirette, in una società che eserciterà le attività in precedenza svolte dal gestore salvaguardato.
Lo scrutinio segue i parametri della deliberazione n. 23/2022 delle Sezioni Riunite. Sotto il profilo delle modalità procedimentali, la consultazione pubblica è stata garantita con otto giorni per le osservazioni, ritenuti una modalità piuttosto limitata a fronte di un confronto avviato oltre due anni prima, senza che emerga se siano pervenute osservazioni né il loro esito. La motivazione è ampia, ma la sua adeguatezza va verificata profilo per profilo.
Quanto ai vincoli dell’art. 4 Tusp, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 201/2022) sul vincolo di scopo e sull’onere motivazionale rafforzato, e la giurisprudenza contabile sulla infungibilità dello strumento societario. La permanenza di un ulteriore soggetto come gestore operativo, proprietario di parte degli impianti, non trova più copertura nella gestione salvaguardata scaduta. Il Comune è già socio del gestore unico, che svolge le medesime attività per circa duecentocinquanta comuni: si profila così una partecipazione in società che svolgono attività analoghe, con possibile frizione con l’art. 20, comma 2, lett. c), Tusp.
La Corte esclude che la decisione del socio di maggioranza possa imporre ai comuni l’assunzione di una partecipazione indiretta in violazione dei vincoli di legge. Le ragioni addotte — difficoltà di assorbimento del personale, rischio di dispersione di professionalità, tutela della tradizione territoriale — attengono agli interessi del gestore unico, non del singolo comune socio, di misura assolutamente minoritaria, né sono quantificate. La deroga alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è ammessa solo in casi eccezionali e va interpretata in modo rigoroso.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte rileva che la perizia di stima indica un valore del ramo d’azienda negativo e margini operativi contenuti, di poco superiori all’1% dei costi operativi previsti, a fronte di un gestore unico economicamente solido. Sul versante della convenienza economica e dell’economicità, i costi connessi all’esistenza del nuovo soggetto non depongono a favore della scelta rispetto all’assunzione diretta della gestione. La motivazione, infine, non valuta la peculiare posizione del socio di minoranza, società multi-utility attiva in altri settori e potenzialmente concorrenziale, in ordine alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La deliberazione ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, disponendo la trasmissione e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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