Falsa attestazione della presenza in servizio e danno all’immagine della P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 144 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata mediante timbratura del cartellino marcatempo e allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro, integra inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà e determina un danno patrimoniale pari alla retribuzione corrisposta per i periodi di mancata prestazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Alla condotta consegue altresì il danno all’immagine della pubblica amministrazione, che il giudice contabile liquida equitativamente. La declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte costituzionale n. 61 del 2020 non ha inciso sulla disposizione speciale recata dall’art. 55-quinquies, se non nel richiamo al precedente art. 55-quater, comma 3-quater, né sulle modalità di stima e quantificazione del pregiudizio d’immagine. L’azione erariale prescinde dalla previa condanna in sede penale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, addetto al Settore Affari Generali con mansione di conduttore automezzi, chiedendo la condanna al pagamento di euro 3.105,42, di cui euro 105,42 per danno patrimoniale ed euro 3.000,00 per danno all’immagine. La pretesa nasce da una segnalazione della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, relative alla effettiva presenza in servizio di diversi dipendenti dell’ente.
Al convenuto è contestato di avere attestato falsamente la propria presenza, timbrando il cartellino all’inizio e alla chiusura del servizio e allontanandosi nel corso della giornata senza timbrare le uscite, per attività di natura personale non autorizzate. I militari hanno quantificato le assenze in 12 ore e 56 minuti nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019, incrociando videoregistrazioni e servizi di osservazione con i tabulati delle presenze. L’invito a dedurre è rimasto senza memoria difensiva e il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, essendo l’atto di citazione notificato a mani proprie, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile. Nel merito ritiene fondata la pretesa risarcitoria per il danno patrimoniale, non contestata e sorretta dagli accertamenti della Guardia di Finanza.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l’orario di servizio è disciplinato dall’art. 22 della legge n. 724/1994, che impone l’accertamento mediante forme di controllo obiettivo e automatizzato. Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica richiamate ribadiscono che l’osservanza dell’orario costituisce obbligo del dipendente e che i sistemi automatizzati determinano direttamente la retribuzione. Il d.lgs. n. 165/2001, agli artt. 55-quater e 55-quinquies, prevede sanzioni disciplinari e penali e l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione.
L’allontanamento dal luogo di lavoro è giustificato solo da esigenze predeterminate e autorizzate, e deve essere oggettivamente rilevabile. Nel caso concreto il convenuto si è assentato arbitrariamente e senza autorizzazione, con piena consapevolezza dell’illiceità. La reiterazione delle condotte e la totale inosservanza delle disposizioni confermano il carattere doloso dell’inadempimento, in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede. Il danno patrimoniale, pur contenuto in termini assoluti, va rapportato al breve arco temporale di sei mesi in cui è stato cagionato.
Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 61 del 2020: la declaratoria di illegittimità dell’art. 55-quater, comma 3-quater, non ha travolto la disposizione speciale dell’art. 55-quinquies, se non nell’ultimo periodo di rinvio, né le modalità di stima del pregiudizio. Ribadisce inoltre che l’azione erariale prescinde dalla previa condanna penale. La liquidazione è equitativa, assumendo come parametro di riferimento, pur non direttamente applicabile, il criterio dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. Considerata la gravità del fatto, la reiterazione e il limitato impatto mediatico, il Collegio liquida equa la somma di euro 210,84, pari al doppio del danno patrimoniale. Il convenuto è condannato al pagamento complessivo di euro 316,26, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese processuali.
Nota della Redazione
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