Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 94 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale. Quando l’agente contabile deposita i conti giudiziali nel termine perentorio assegnato con decreto e l’ente li trasmette alla Sezione, viene meno l’interesse alla pronuncia e il giudizio si definisce con declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. La definizione non richiede l’accertamento nel merito della gestione, che resta riservata al successivo giudizio di conto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale di assegnare, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, un termine perentorio all’agente contabile ed economo di un Comune per il deposito dei conti giudiziali relativi alle annualità 2019-2020, con applicazione della sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso adempimento.

Con decreto n. 17/2023 il giudice ha fissato in 60 giorni il termine per il deposito dei conti da parte dell’agente e in 30 giorni quello successivo per la trasmissione da parte dell’ente alla Sezione. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti entro il termine assegnato; con decreto del 29.1.2024 è stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio, con partecipazione della Procura.

La Motivazione della Corte

All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato che l’adempimento è intervenuto nei termini fissati con il decreto di assegnazione.

Il Collegio ha preliminarmente ribadito la natura giurisdizionale del giudizio per resa di conto, richiamando l’orientamento secondo cui essa è desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. (richiamata Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).

Su questa premessa la Corte ha qualificato la vicenda processuale come cessata materia del contendere: l’interesse alla fissazione del termine e all’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria è venuto meno per effetto del deposito e della trasmissione dei conti. Il giudizio strumentale si è così esaurito senza necessità di accertamento nel merito.

La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per la resa del conto, con nulla per le spese, e ha rimesso gli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame, aprendo la via al successivo giudizio di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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