Incentivi tecnici in concessione e tetto annuo commisurato al trattamento percepito (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 177 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, deve escludersi l’applicabilità dell’istituto degli incentivi tecnici nell’ipotesi di contratto di concessione di servizi, non essendo la relativa fattispecie espressamente prevista dal legislatore, a differenza di quanto avviene con l’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, che richiama le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Il tetto individuale del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, posto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, va calcolato sul trattamento effettivamente percepito dal dipendente nell’intero anno di riferimento, ancorché corrisposto per un periodo limitato dello stesso, sommando gli incentivi eventualmente erogati da altre amministrazioni.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, concernente l’applicazione dell’istituto degli incentivi per funzioni tecniche disciplinato dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e, attualmente, dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.

La vicenda riguarda un dipendente assunto a tempo determinato che ha svolto le funzioni di responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti anziani. Il dipendente ha chiesto la liquidazione dell’incentivo tecnico; l’ente ha sottoposto al Collegio tre quesiti sulla liceità dell’erogazione, sul calcolo del limite massimo e sul ricalcolo della quota riferita all’attività effettivamente svolta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato l’ammissibilità soggettiva, sussistente perché la richiesta è firmata dal Sindaco, e ha ricondotto le questioni alla materia della contabilità pubblica, riguardando la disciplina degli incentivi al personale connessi alle funzioni di programmazione ed esecuzione degli appalti.

Tutti i quesiti presentano profili di inammissibilità oggettiva, essendo formulati sulla base di una situazione di fatto concreta. Tuttavia, i quesiti nn. 1 e 2 possono essere scrutinati nel merito, nei limiti della generalità e astrattezza dell’interpretazione normativa e prescindendo da implicazioni gestionali. Il quesito n. 3 è dichiarato inammissibile, afferendo all’applicazione di norme regolamentari interne e all’intento di ottenere un parere preventivo su un provvedimento che l’ente sta valutando di adottare.

Sul primo quesito, il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, nella vigenza dell’art. 113, deve escludersi l’applicabilità degli incentivi tecnici nel caso di contratto di concessione, non previsto dal legislatore. Il riferimento è alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 332/2023. Il diverso esito del nuovo codice si giustifica perché l’art. 45 richiama non più i soli appalti, ma le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Sul secondo quesito, la norma fissa un tetto massimo individuale: l’importo complessivamente erogabile a titolo di incentivi, anche da diverse amministrazioni e calcolato secondo il criterio di competenza, non può superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (cfr. Sez. contr. reg. Puglia, deliberazione n. 16/2022). La ratio è quella di evitare l’incontrollata espansione del compenso (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/2018/QMIG).

In assenza di diverse indicazioni, il Collegio ritiene che il parametro vada individuato nel trattamento effettivamente percepito nell’intero anno di riferimento, ancorché corrisposto per un periodo limitato dello stesso, sommandovi gli incentivi erogati da altri enti pubblici. Nello stesso senso si è espressa l’ANAC con il parere Funz. Cons. 20/2024. Il parere è reso nei termini indicati, mentre il quesito sul ricalcolo è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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