Partecipazioni indirette in società per il servizio idrico e vincolo di scopo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 28 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 postula una peculiare attività di controllo, e non consultiva, che si svolge su un atto deliberativo già perfezionato dall’amministrazione e deve concludersi entro sessanta giorni. L’ente che intenda acquisire una partecipazione, anche indiretta, in una società è tenuto a una motivazione rafforzata con riferimento al vincolo di scopo dell’art. 4 TUSP, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Tale onere non è assolto quando la costituzione di un nuovo soggetto societario, destinato a operare a fianco del gestore unico del servizio idrico integrato, si limiti a perpetuare la doppia partecipazione dell’ente nel medesimo servizio, senza dimostrare la maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto all’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico.

Il Fatto

Il Comune istante, compreso nel territorio della Città metropolitana di Torino, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dal gestore salvaguardato uscente.

L’operazione mira a conservare, dopo la scadenza della gestione salvaguardata, un gestore operativo nel territorio del Pinerolese, conferendo alla costituenda società il ramo d’azienda relativo al servizio idrico. Il Comune rimarrebbe socio sia del gestore unico sia del gestore uscente, assumendo per il loro tramite una partecipazione indiretta nella nuova società. La trasmissione dell’atto alla Sezione attiva il controllo previsto dall’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione della pronuncia richiesta. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, il Collegio chiarisce che, malgrado la denominazione di parere usata dal legislatore, la pronuncia ex art. 5, comma 4, TUSP integra un controllo, con termini, parametri ed esiti predeterminati, intervenendo dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo. Il perimetro dello scrutinio è poi delineato secondo la deliberazione n. 23/2022: necessità della società per le finalità istituzionali, ragioni e finalità della scelta, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sul piano del rispetto delle regole procedurali, la Sezione rileva che l’atto è stato adottato dal Consiglio comunale secondo le modalità degli artt. 7 e 8 TUSP e corredato da motivazione ampia. La consultazione pubblica è però risultata limitata: otto giorni per le osservazioni, a fronte di un confronto avviato oltre due anni prima, con un richiamo alle “ragioni di urgenza” poco persuasivo e senza che emerga se siano pervenute osservazioni.

Il profilo centrale riguarda il vincolo di scopo. La nuova società opererebbe nel servizio idrico integrato, ambito in cui l’art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 impone il progressivo superamento della frammentazione delle gestioni. La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa sul carattere eccezionale e derogatorio della gestione autonoma. Poiché il gestore unico continua a svolgere le attività di titolarità delle concessioni, dei rapporti con gli utenti e della tariffa, la presenza di un ulteriore soggetto come gestore operativo non trova più copertura dopo la cessazione della gestione salvaguardata. La scelta di mantenere due soggetti partecipati per un unico servizio configura, secondo il Collegio, un’ipotesi di società doppione, esponendo l’ente alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione osserva che la perizia asseverata indica un valore del ramo d’azienda negativo, con margini operativi contenuti e inferiori all’1% dei costi previsti, a fronte della solidità economica del gestore unico. Sul piano della convenienza economica, la motivazione non chiarisce perché la costituzione di un nuovo soggetto, con i relativi costi di struttura, risulti preferibile all’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico, unica soluzione “a portata di mano”.

Infine, la Sezione esamina il profilo degli aiuti di Stato. Richiamata la nozione dell’art. 107 TFUE e la giurisprudenza europea sui trasferimenti infragruppo e sulla provenienza pubblica delle risorse, il Collegio ritiene non esaustiva la motivazione circa la posizione del socio di minoranza, società multi-utility attiva in più settori, che potrebbe beneficiare degli utili della nuova società. All’esito dello scrutinio, la Corte ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società e alla conseguente acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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