Società partecipate e gestione del servizio idrico: necessità della motivazione rafforzata (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 29 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pronunciamento della Corte dei conti sull’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, integra una funzione di controllo e non un’attività consultiva. La Corte verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale rafforzato richiede che l’ente dia analiticamente conto della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica rispetto all’alternativa della gestione diretta e dell’insussistenza di partecipazioni in società doppione. La motivazione che ometta il confronto comparativo con le soluzioni alternative è carente e determina elementi ostativi alla costituzione.

Il Fatto

Il Comune di Pomaretto, compreso nell’ATO TO3 — Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, partecipata al 51% dal gestore unico SMAT S.p.A. e al 49% dalla medesima ACEA.

L’operazione societaria intende conservare, accanto al gestore unico, un gestore operativo del servizio idrico integrato nell’area del Pinerolese dopo la scadenza della gestione salvaguardata di ACEA, già prorogata in via tecnica dall’Autorità d’Ambito. Il Comune, già socio sia di SMAT sia di ACEA, acquisirebbe una partecipazione indiretta nella nuova società per il tramite di entrambe. Analoga trasmissione è pervenuta da altri quarantatré enti consiliari per operazioni sovrapponibili.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del pronunciamento come controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022: la pronuncia interviene dopo il perfezionamento dell’atto e il termine di sessanta giorni è funzionale all’esame da parte della magistratura contabile. La delibera rientra nell’art. 5, comma 3, TUSP, autorizzando un’acquisizione indiretta in una società che, ricevuto il ramo d’azienda, eserciterebbe le medesime attività del gestore salvaguardato uscente.

Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, il termine di otto giorni concesso per le osservazioni appare modalità “piuttosto limitata”, a fronte di un’operazione elaborata per oltre due anni; il richiamo alle “ragioni di urgenza” non risulta persuasivo e non emerge se siano pervenute osservazioni.

Sul piano finalistico, il Collegio richiama il principio della funzionalizzazione e l’esigenza di infungibilità dello strumento societario. Il Comune ha optato per gestire indirettamente segmenti del servizio in presenza dell’alternativa, “a portata di mano”, dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT. La costituzione della nuova società perpetuerebbe l’anomalia di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio, con conseguente rischio di violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP per detenzione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe (società “doppione”).

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione osserva che dalla perizia il valore del ramo d’azienda risulta negativo e che la costituzione della nuova società comporta un esborso di liquidità, a fronte di margini operativi contenuti. Sul piano della convenienza economica, la motivazione non chiarisce le ragioni della maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto all’assunzione diretta da parte di SMAT.

Infine, in materia di aiuti di Stato, la posizione di ACEA, multi-utility attiva in più settori potenzialmente concorrenziali e destinata a beneficiare degli utili della nuova società, avrebbe richiesto una valutazione specifica. La Sezione conclude ravvisando elementi ostativi alla costituzione della nuova società e alla conseguente acquisizione delle partecipazioni indirette, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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