Cessazione della materia del contendere e spese compensate in riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 85 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, disposta dall’Istituto previdenziale in autotutela prima dell’udienza di discussione, integra il pieno riconoscimento della pretesa creditoria e determina la cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi il giudice può superare il criterio della c.d. compensazione virtuale e disporre la compensazione delle spese processuali, valorizzando il comportamento virtuoso della parte pubblica, quando la parte privata si sia limitata alla predisposizione del ricorso introduttivo e la questione sia stata risolta prima della discussione. Il bilanciamento tra contrapposti interessi deve contemperare l’esigenza di agevolare condotte di autotutela con il ristoro dell’attività difensiva comunque svolta dal ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente con circa trentotto anni di servizio, aveva chiesto di accedere al regime di pensione anticipata previsto dall’art. 16 D.L. 28.01.2019 n. 4, convertito dalla legge n. 26/2019 (c.d. “Opzione donna”), con calcolo secondo il sistema contributivo. Il provvedimento emesso dall’INPS non aveva computato il primo periodo di servizio, pari a undici anni, tre mesi e ventuno giorni, che avrebbe dovuto essere riconsiderato secondo le modalità della Circolare INPS n. 181/2001, recepita dall’INPDAP con l’Informativa n. 65/2001, con un abbattimento del reddito pensionistico annuo lordo di oltre settemila euro.
Dopo una richiesta di riliquidazione e il rigetto tacito del ricorso amministrativo, la ricorrente ha adito il giudice contabile chiedendo la rideterminazione del trattamento con l’inserimento nella base di calcolo del montante contributivo versato anteriormente al 31 dicembre 1995, oltre interessi legali.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha riconosciuto di non avere valorizzato, a suo tempo, le retribuzioni precedenti al 31 dicembre 1995 e, con provvedimento del 30 maggio 2024, ha proceduto alla riliquidazione in aumento del trattamento pensionistico, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il giudice ha ritenuto che il pieno riconoscimento dell’avvenuta soddisfazione della posizione creditoria consenta di pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La questione dibattuta, dunque, si è esaurita sul piano sostanziale prima della decisione.
La parte più significativa della motivazione riguarda il governo delle spese. La Corte afferma che il comportamento processuale dell’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione già prima della prima udienza, deve essere ampiamente valorizzato, anche per agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela a seguito della mera proposizione del ricorso, evitando contenziosi meramente dilatori e il conseguente danno per i ricorrenti e per l’Amministrazione della Giustizia.
Tale condotta va però contemperata con la richiesta della parte privata, che si è spesa nella predisposizione del ricorso introduttivo, essendo la questione risolta solo prima dell’udienza di discussione. Il giudice opera un bilanciamento di contrapposti interessi e ritiene prevalente la condotta pubblica, superando il principio della compensazione virtuale.
All’esito, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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