Insufficienza di personale e patologia funicolare escludono la colpa grave dei sanitari (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 209 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile dei sanitari, la colpa grave non può essere affermata quando il decesso della neonata sia riconducibile a una patologia funicolare e a gravi disfunzioni organizzative del reparto. Il giudice contabile valuta autonomamente i fatti rispetto al processo penale, salvo il giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., ancora non formatosi. La carenza di personale e l’assenza di sistemi di telemetria impediscono di esigere dai sanitari una condotta diversa, escludendo la connotazione di sprezzante trascuratezza dei doveri professionali. Le spese seguono la soccombenza e gravano sull’amministrazione danneggiata.

Il Fatto

Il decesso di una neonata, avvenuto poche ore dopo il parto presso una struttura ospedaliera universitaria, origina un giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale nei confronti del ginecologo di guardia e dell’ostetrica di turno. Il requirente chiede la condanna al pagamento di euro 250.000,00, importo corrispondente all’esborso sostenuto dall’azienda sanitaria a seguito dell’accordo transattivo stipulato con i genitori.

Il primo giudice dichiara inammissibile l’atto di citazione, rilevando l’estraneità dei sanitari alla procedura stragiudiziale di mediazione. La Sezione di Appello accoglie l’impugnazione della Procura, annulla la pronuncia e rimette la causa al primo giudice. Il processo penale, nel frattempo, condanna i due sanitari in primo grado e, in appello, assolve il medico e conferma la condanna dell’ostetrica, con pronuncia non ancora definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità e decadenza dell’azione erariale. Le censure relative all’art. 13 della legge n. 24/2017 risultano identiche a quelle già esaminate e respinte dalla Sezione di Appello con la sentenza n. 158/2022, ormai coperta da giudicato interno ai sensi degli artt. 177 e 202 c.g.c. Quanto all’art. 9 della legge n. 24/2017, esso riguarda la sola azione di rivalsa dell’amministrazione e non l’azione di danno erariale del pubblico ministero contabile.

Vanno parimenti respinte le richieste di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, avanzate dai convenuti e, da ultimo, dallo stesso requirente. Il Collegio richiama l’autonomia dei giudizi penale e contabile, diversi per finalità, presupposti e poteri valutativi del giudice: la stessa fattispecie può rilevare in sede contabile e non in sede penale, o viceversa.

Sul piano probatorio, la sentenza di appello penale non è ancora passata in giudicato e non può dispiegare gli effetti vincolanti previsti dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., disposizioni di stretta interpretazione e non applicabili per analogia. Il giudice contabile può quindi procedere a un’autonoma valutazione delle risultanze istruttorie.

Nel merito, la Corte condivide integralmente le conclusioni della consulenza tecnica disposta in giudizio e affidata al Collegio Medico Legale. Il decesso della neonata è ricondotto a una patologia funicolare, consistente in brevità del funicolo e due giri di cordone al collo, causa della limitata riserva di ossigeno. Le alterazioni cardiotocografiche delle ultime fasi del travaglio sono state valutate tardivamente per la grave carenza di personale e per l’assenza di strumentazione di telemetria, che non consentiva il monitoraggio a distanza.

Da tali premesse la Corte esclude il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e l’evento, nonché la colpa grave, intesa come sprezzante trascuratezza dei propri doveri professionali. L’operato dei convenuti è stato conforme a diligenza, perizia e prudenza, con priorità alle situazioni più urgenti. Le domande del pubblico ministero sono pertanto integralmente respinte e, per la soccombenza, le spese legali sono poste a carico dell’amministrazione danneggiata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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