Legittimi gli elementi ostativi della Corte dei conti sulle società partecipate (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 32 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia della Corte dei conti sull’atto di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni indirette, pur denominata parere dall’art. 5, comma 4, TUSP, integra un’attività di controllo i cui parametri sono fissati dall’art. 5, comma 1, TUSP e dagli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto. L’amministrazione deve corredare l’atto di una motivazione rafforzata, che dimostri la necessità della società per le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La costituzione di un nuovo soggetto societario che si affianchi al gestore unico, perpetuando la partecipazione dell’ente a due società per il medesimo servizio, incontra il limite dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. La Corte non si sostituisce alla discrezionalità dell’ente, ma verifica l’adeguatezza della motivazione e può ravvisare elementi ostativi alla costituzione.
Il Fatto
Il Comune di Scalenghe, compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a votare favorevolmente alla costituzione di una nuova società per azioni, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”.
La nuova società sarebbe partecipata al 51% da SMAT S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO TO3, e al 49% da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., gestore operativo salvaguardato la cui gestione è scaduta il 31.12.2023. Il Comune istante è socio di entrambe le società e, per il loro tramite, assumerebbe una partecipazione indiretta nella NewCo. La Sezione è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. La pronuncia prevista dall’art. 5, comma 4, TUSP, pur denominata parere, postula l’espletamento di un’attività di controllo con tempi, parametri ed esiti legislativamente individuati; essa interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e ne verifica la conformità agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.
Nel merito, la deliberazione rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, poiché autorizza l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società destinata a esercitare le medesime attività del gestore salvaguardato. Non si verte in un caso di partecipazione imposta da espresse previsioni legislative: si tratta di una scelta discrezionale, volta a conservare un gestore operativo accanto al gestore unico.
Sul piano della necessità, la Corte osserva che la creazione della NewCo perpetuerebbe l’anomala partecipazione dell’ente a due società per l’erogazione di un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, la doppia partecipazione sarebbe giustificabile solo per ragioni eccezionali, tanto più che la soluzione ordinaria prevista dalla legge — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT — è “a portata di mano”. Ne deriva il rischio di violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, per detenzione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe.
La Corte rileva inoltre la carenza motivazionale sul piano della sostenibilità finanziaria: dalla perizia asseverata emerge un valore del ramo d’azienda negativo, e i margini operativi della NewCo appaiono molto contenuti rispetto al fatturato previsto. Quanto alla convenienza economica, gli atti non chiariscono perché l’opzione prescelta sia preferibile all’assunzione diretta da parte di SMAT, né quantificano i maggiori oneri ipotizzati.
Infine, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la motivazione appare carente in relazione alla posizione di ACEA S.p.A., società multi-utility attiva in più settori, quale socio al 49% della NewCo. I proventi della tariffa idrica, quali prestazioni patrimoniali imposte, non escludono di per sé la configurabilità di un beneficio rilevante.
Per queste ragioni la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della Società Pinerolese Acque S.p.A. e all’acquisizione delle relative partecipazioni indirette da parte del Comune di Scalenghe.
Nota della Redazione
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