Esenzione canone unico patrimoniale: ambito soggettivo e appaltatori (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 80 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le fattispecie di esenzione dal canone unico patrimoniale regolate dall’art. 1, comma 833, lett. a), legge n. 160/2019 spiegano piena operatività, senza limitazione alcuna, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni). Per gli enti religiosi e per gli enti pubblici non commerciali diversi dalle società l’ambito applicativo resta invece circoscritto, rispettivamente, alle occupazioni riconducibili per legge all’esercizio dei culti ammessi nello Stato e a quelle funzionali a specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Le norme di esenzione, in quanto derogatorie, non sono soggette a interpretazione analogica o estensiva. Non risultano pertanto esenti le occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito di bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari.
Il Fatto
Un Comune ha richiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in materia di canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e ss., legge n. 160/2019. L’istanza traeva origine dalla richiesta di esenzione presentata da un ente religioso per l’occupazione di suolo pubblico connessa a un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, per la sicurezza sismica di un luogo di culto, nel quale l’ente stesso rivestiva il ruolo di soggetto attuatore esterno su assegnazione del Ministero competente.
Il regolamento comunale richiamava testualmente la causa di esenzione di legge. L’ente ha chiesto se l’esenzione spettasse per il concorso del requisito soggettivo e di quello oggettivo, o in quanto intervento eseguito per conto dello Stato, e in via subordinata se fosse applicabile la riduzione tariffaria prevista dal regolamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo — provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle autonomie locali e firmata dal Sindaco — e sotto il profilo oggettivo, ricondotta alla materia della contabilità pubblica in quanto attinente alla gestione delle entrate dell’ente. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo quesito, di natura schiettamente gestionale. Ha infine esaminato nel merito il primo, astraendolo dalla fattispecie concreta.
Ricostruita la disciplina del canone, il Collegio ha richiamato il principio per cui le norme di agevolazione o esenzione costituiscono deroga al principio generale e non tollerano interpretazione estensiva o analogica, dovendosi applicare solo nelle ipotesi tassativamente previste, secondo l’insegnamento della Cass. Sez. Un. n. 10013/2021 e di Cass. Civ. n. 10646/2005.
Da una lettura letterale e funzionale della norma la Sezione ha enucleato fattispecie distinte di esenzione, ciascuna con propria ratio e proprio ambito applicativo. La limitazione alle finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica non può estendersi a tutti i beneficiari, poiché precluderebbe allo Stato e agli enti territoriali l’operatività di esenzioni connesse a fini istituzionali ulteriori, attribuiti da fonti costituzionali o ordinarie. Per gli enti religiosi e per gli enti pubblici non commerciali, invece, il beneficio opera esclusivamente entro i limiti normativamente indicati.
Quanto alle occupazioni poste in essere dagli appaltatori, il presupposto impositivo è integrato dal fatto in sé dell’occupazione di aree demaniali o di spazi pubblici: qualsiasi intervento dell’impresa ne presuppone una previa occupazione, che non viene sottratta al canone, a nulla rilevando che l’esecuzione avvenga per conto di un soggetto beneficiario. Nel senso della non spettanza dell’esenzione in capo alla società concessionaria incaricata della realizzazione e gestione di un’opera pubblica la Sezione richiama Cass. Civ. n. 11886/2017, Cass. Civ. n. 28341/2019 e Cass. Civ. n. 20974/2020. Il Collegio distingue, infine, il soggetto attuatore PNRR dal mero realizzatore materiale dell’intervento.
Nota della Redazione
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