Riduzioni ed esenzioni del canone unico patrimoniale nell’autonomia regolamentare dei comuni (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 162 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare loro attribuita dalla legge statale, possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico. Tale facoltà trova il proprio limite nel vincolo di invarianza di gettito posto dal comma 817 e nel mantenimento degli equilibri di bilancio. L’esercizio della potestà regolamentare, trovando fonte diretta nel dettato legislativo statale, non integra di per sé disparità di trattamento tra operatori, purché resti nella cornice finanziaria della normativa primaria. Restano fermi l’interesse pubblico e i principi generali che conformano le scelte discrezionali dell’ente.

Il Fatto

Un Comune ha formulato al Consiglio delle autonomie locali una richiesta di parere alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, sull’interpretazione dell’art. 1, commi 816, 817 e 821, della legge n. 160 del 2019. L’ente intendeva chiarire i limiti della propria autonomia regolamentare nel riconoscere esenzioni dal canone unico patrimoniale, anche in relazione alla parità di trattamento tra operatori, messa in discussione dalle esenzioni disposte per legge durante l’emergenza Covid-19.

L’istanza si articolava in quattro quesiti: la possibilità di individuare liberamente le fattispecie esentabili, la fissazione di un termine massimo di durata dell’esenzione, la parametrazione dell’esenzione alle spese sostenute dall’operatore e, infine, il riconoscimento in via transattiva di una somma pari al canone relativo a un periodo pregresso.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e procedurale, e sotto il profilo oggettivo: i quesiti attengono all’interpretazione delle norme che disciplinano il canone unico patrimoniale e si inquadrano nella materia della contabilità pubblica, riguardando la regolamentazione dell’acquisizione di entrate.

La funzione consultiva non può però estendersi a valutazioni amministrative di tipo discrezionale. La Sezione si è quindi limitata a offrire una lettura interpretativa delle norme, lasciando all’ente la conformazione del proprio regolamento in ragione delle esigenze concrete. Su questa base ha dichiarato inammissibile il quarto quesito, non ponente un dubbio interpretativo di contabilità pubblica.

Nel merito, il comma 817 delimita l’esercizio dell’autonomia regolamentare attraverso un vincolo finanziario complessivo, volto a evitare ricadute negative sugli equilibri di bilancio, ma al tempo stesso a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni. Il comma 821, lettera f), rimette a un regolamento la disciplina specifica del canone e prevede espressamente che esso possa individuare ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle fissate dalla legge.

La Corte ha così ritenuto che l’esercizio della potestà regolamentare, trovando fonte diretta nel dettato legislativo statale, non produca di per sé disparità di trattamento tra titolari di autorizzazioni o concessioni, purché resti nella cornice finanziaria della normativa primaria. La regolamentazione concreta deve però ispirarsi all’interesse pubblico della comunità amministrata.

Pur non essendo necessaria una formale motivazione, trattandosi di atto regolamentare, vanno esplicitate nella delibera approvativa le ragioni delle riduzioni o esenzioni riconosciute. Analogamente, pur in assenza di un limite temporale fissato dalla legge, i principi di buona amministrazione e sana gestione finanziaria suggeriscono la predeterminazione di un termine massimo di durata, parametrato al ciclo della programmazione di bilancio, per monitorare le minori entrate e darvi tempestiva copertura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *